Con determinazione n. 1513 del 22/12/2021 l'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, proroga fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2023 l'avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro a favore di persone con disabilità - Fondo Regionale Disabili - approvato con determinazione dirigenziale n. 786 del 15/05/2020 e ss.mm.
Beneficiari
Potranno presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati e datori di lavoro pubblici (questi ultimi limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti), anche non obbligati ai sensi della L. 68/99, con sede legale e/o operativa - cui si riferisce l’intervento di adattamento - in Emilia-Romagna. Il datore di lavoro, se obbligato, deve risultare ottemperante sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo.
Iniziative ammissibili
Potranno essere presentate richieste di contributo per interventi di adeguamento del posto di lavoro alle limitazioni funzionali della persona con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Gli interventi di adeguamento possono concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: acquisizione (acquisto/noleggio/leasing) di attrezzature e dotazioni strumentali dedicate, eliminazione di barriere architettoniche, acquisizione di particolari apparecchiature hardware e software o altro necessario, anche in funzione della realizzazione di postazioni di telelavoro, acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti, consulenza per l’adozione e la realizzazione di una soluzione ragionevole nella misura massima del 15 per cento del totale del contributo richiesto.
Gli interventi dovranno interessare sedi di lavoro ubicate nel territorio dell’Emilia-Romagna e dovranno riferirsi a:
1. Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori disabili già in forza ai sensi della Legge n. 68/99
1.a realizzati a partire dal 01 gennaio 2020;
1.b realizzati dal 23 febbraio 2020 se riferiti ad interventi legati all’emergenza sanitaria Covid-19 o da realizzare;
1.c da realizzare e/o in via di progettazione
In questi casi il lavoratore deve risultare in forza al datore di lavoro richiedente sia al momento della presentazione della domanda che della erogazione del contributo;
2. Adeguamenti finalizzati ad effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della legge n. 68/99, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione;
In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda, e deve risultare assunto al momento dell’erogazione del contributo.
Il datore di lavoro potrà presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori. In questo caso l’azienda potrà presentare un’unica istanza allegando i progetti riferiti ai singoli lavoratori interessati.
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi l’intervento in termini di miglioramento dell’organizzazione e/o delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stralcio della diagnosi funzionale oppure certificato del medico competente, ove non siano già depositati agli atti del competente Ufficio del Collocamento mirato.
Contributi
- per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ex L. 68/99, il contributo a carico del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili non può essere superiore all’80% della spesa totale sostenuta o prevista, al netto dell’IVA, sino a un massimo di 25.000 euro.
- per i datori di lavoro non obbligati, compresi i soggetti già ottemperanti prima di aver effettuato l'assunzione oggetto di domanda, che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, co. 1, L.68/99, il contributo a carico del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili potrà essere pari al 95% della spesa totale sostenuta o prevista, al netto dell’IVA, sino a un massimo di 25.000 euro;
- le spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico saranno rimborsate per intero.
Si considera quale “spesa sostenuta dal datore di lavoro” l’importo al netto dell’IVA, risultante da regolare fattura con indicazione della realizzazione degli interventi.
Sono ammissibili le seguenti categorie di spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse):
- acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi;
- effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l’abbattimento di barriere architettoniche e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell’ambiente lavorativo oggetto di contributo;
- acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali;
- svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto;
- acquisto o adeguamento tecnico di centralini per lavoratori non vedenti;
- costi legati alla completa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro che si rendono necessari per l’emergenza Covid-19;
- acquisizione di servizi di consulenza per la definizione del progetto e la sua realizzazione;
- spese dedicate alla consulenza e addestramento all’uso della strumentazione tecnologica e dei dispositivi oggetto dell’intervento.
I contributi concessi ai sensi dell’Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.
Procedure e termini
Le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita modulistica allegata all’Avviso e dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale per il lavoro (Arl) via posta elettronica certificata, all’indirizzo arlavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it .
Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31/12/2023 con determinazione n. 1513 del 22/12/2021 . Le domande saranno istruite seguendo l’ordine cronologico di arrivo.