ART. 25-BIS: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA
L’articolo riconosce alle imprese aventi sede operativa in Italia che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, un buono del valore di 10.000 euro per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni stesse.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso apposita piattaforma resa disponibile dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico o dal soggetto attuatore (soggetto in house dello Stato) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (a partire dal 16 luglio 2022).
Per l’assegnazione delle risorse verrà considerato l’ordine temporale di ricezione delle domande.
Con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Le imprese beneficiarie dovranno presentare, entro la data di scadenza del buono, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti e comunque entro il limite massimo del valore del buono. In caso mancata o irregolare presentazione della richiesta e della documentazione necessaria, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso (che normalmente è accreditato entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario).
L’agevolazione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti de minimis, al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti nel settore della pesca e acquacoltura.
A tale scopo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2022.
ART. 29: MISURE A FAVORE DI IMPRESE ESPORTATRICI
Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato Agevolazioni di SIMEST di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L’efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
ART. 18: FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA
Si istituisce per l’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro diretto ad erogare contributi a fondo perduto a vantaggio di imprese nazionali per far fronte alle conseguenze negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
I contributi non possono superare l’ammontare massimo di 400.000 euro per singola impresa e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno definite modalità, termini per la presentazione delle domande, modalità di verifica del possesso dei requisiti, anche tramite il controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
Possono accedere alla Misura le imprese di piccola e media dimensione, diverse dalle imprese agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 che:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni attività di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio di materie prime e semilavorati nell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in esame, incrementato del 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso periodo nel 2019;
c) hanno subito nell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo nel 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi dell’ultimo trimestre e l’ammontare dei ricavi riferiti al trimestre 2019, pari al 60% per le imprese i cui ricavi del 2019 non siano stati superiori a 5 milioni di euro e al 40 % per le imprese i cui ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 siano stati superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.