Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il decreto ministeriale e le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni che permetteranno di attivare il cosiddetto “Sismabonus” cioè gli incentivi fiscali previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge di Bilancio 2017.
Le Linee Guida forniscono lo strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, legati alla misura del cosiddetto “Sismabonus”, con uno specifico riferimento all’edilizia privata e produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di Prevenzione Sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo del Paese.
La misura fiscale a cui si legano le Linee Guida rappresenta una novità per l’Italia: per la prima volta si può attuare, su larga scala e senza graduatorie di accesso ai benefici, un’azione volontaria con forti incentivi statali di prevenzione sismica sugli edifici esistenti privati.
Le Linee Guida in oggetto consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico (mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici) a cui occorre fare riferimento per attivare i benefici fiscali previsti.
Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione, di cui una semplificata per lavori minori e il miglioramento di una sola classe di rischio, l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione ad una o più classi superiori.
Con il Sisma bonus si potrà detrarre una percentuale Irpef per le spese di adeguamento antisismico, ovvero destinate a mettere in sicurezza edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
La Stabilità 2017 ha previsto misure rafforzate per il Sismabonus, in particolare:
a) Estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2).
b) Stabilizzazione per 5 anni, tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021;
c) Riguarda gli immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività produttive;
d) Detrazioni in 5 anni (anziché 10);
e) Detrazioni premianti, maggiore è l’efficacia dell’intervento;
f) Nei condomini, cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico.
Per abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi:
ü detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio;
ü detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischi.
Per condomini parti comuni:
ü detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio;
ü detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio.
L’ammontare delle spese è non superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari.
Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale:
1. il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
2. il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
3. il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
4. il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
5. il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
6. per la cessione del credito seguirà provvedimento Agenzia delle Entrate;
7. il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.