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FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: NUOVE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

Approvato il decreto che stabilisce priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento

Categorie: Bandi e Contributi

Tags: efficienza energetica,   fondo,   nazionale

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Decreto 22 dicembre 2017 concernente le Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/03/2018.

Il decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

Il Fondo è finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità stabiliti dal decreto in oggetto e dai successivi aggiornamenti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA.

Il Fondo è articolato in due sezioni:

a)   una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;

b)   una sezione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

All'interno della sezione di cui alla lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto.

All'interno della sezione di cui alla lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto 6 settembre 2018 concernente la Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

A norma dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.

La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e al Gestore trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

 

 

Interventi a favore delle imprese

 

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all'art. 7 del Decreto.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono: 

a)      essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza  come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

b)      essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c)      provvedere a tenere una contabilità separata dell'operazione attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;

d)      non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e)      trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;

f)      non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;

g)      qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;

h)      nel caso in cui l'impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

 

Le agevolazioni sono concesse:

a)      a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

i.    di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica;

ii.   di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;

b)      alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

i.    di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;

ii.   di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare;

iii.  di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.

Gli investimenti di cui alla lettera a), punto i), non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate alla data di  presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.

Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui alla lettera a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas.

Gli interventi di cui alla lettera a), punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii  e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.

Gli interventi di cui alla lettera a), punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.

Nell'ambito degli interventi agevolati ai sensi della lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

Per i progetti di investimento di cui alla lettera a), punto i), ai fini dell'ammissibilità delle spese, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a)   se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;

b)   in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'agevolazione di cui al decreto.

Per i progetti di investimento di cui alla lettera a), punto ii, i costi agevolabili:

a)   per l'impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e tele raffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;

b)   per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L'importo dell'agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti all’art.  16 del Decreto, nel rispetto del regolamento de minimis.

I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

a)   consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi ammissibili;

b)   le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;

c)   interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;

d)   infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).

 

Per gli interventi di cui al Capo in oggetto, sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni:

a)   garanzia, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto, su singole operazioni di finanziamento;

b)   finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

Per gli interventi di cui al Capo in oggetto, le agevolazioni di cui sopra possono essere concesse singolarmente, o essere cumulate, nei limiti della copertura dei costi ammissibili di cui all'art. 16 del Decreto e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Decreto. In ogni caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.

Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto i) del Decreto sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento GBER, e le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto ii del Decreto, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 46 del regolamento suddetto.

In deroga a quanto previsto sopra, per tutti i progetti di investimento proposti da ESCO, le agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de minimis.

Le garanzie di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all'ottanta per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro, alle seguenti condizioni:

a)   sono assistite da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 

b)   non superano la durata del prestito sottostante e comunque non superano i 15 anni;

c)   sono a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili;

d)   coprono, nel caso dei finanziamenti a medio - lungo termine, la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di interesse dello 0,5% ovvero il tasso di interesse legale, se superiore;

e)   ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI, l'intensità di aiuto è determinata applicando il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati;

f)   ove il soggetto beneficiario finale non sia una PMI, l'intensità di aiuto è determinata applicando il metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a imprese di dimensioni maggiori delle PMI, notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 5 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del 28 aprile 2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati.

I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro milioni), a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili, alle seguenti condizioni:

a)   la misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime in oggetto, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in ESL. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione.

b)   Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet  all'indirizzo  seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

c)   il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso;

d)   fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b) del Decreto, il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

e)   l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario pari almeno all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili;

f)   nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse legale, se superiore;

g)   è consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.

Le agevolazioni di cui Capo in oggetto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Fermo restando quanto stabilito sopra, le agevolazioni di cui al Capo in oggetto sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati bianchi.

Per ulteriori informazioni contattare Barbara Tondelli - ufficio Bandi e Contributi di Confcooperative Reggio Emilia - 0522546111, email b.tondelli@unioncoop.re.it 


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