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ESIGENZE PRIMARIE E ESSENZIALI PER CUI NON E’ RICHIESTO IL GREEN PASS

ESIGENZE PRIMARIE E ESSENZIALI PER CUI NON E’ RICHIESTO IL GREEN PASS

L’elenco delle strutture è efficace dal 1° febbraio 2022

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E’ stato pubblicato in G.U. n. 18 del 24/01/2022 il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 gennaio 2022, (in allegato), in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del D.L. n.

52/2021, con il quale sono individuate le esigenze primarie ed essenziali della persona, per

il cui soddisfacimento non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Il decreto è efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022.

 

Le esigenze ritenute essenziali e primarie della persona, sono:

- esigenze alimentari e prima necessità, per il cui soddisfacimento è permesso l’accesso alle attività commerciali di vendita al dettaglio elencate nell’Allegato al decreto;

- esigenze di salute, per cui è sempre consentito l’accesso nelle strutture per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;

-       accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter, D.lgs. n. 502/92 che sono in particolare:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di

diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

d) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi e per l'erogazione di cure domiciliari.

-       strutture veterinarie,

-       per finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid o di soggetti disabili, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2-bis, D. L. n. 52/2021 relative alla permanenza degli accompagnatori nei luoghi di attesa delle predette strutture e di quanto previsto dall’articolo 7, D.L. n. 221/2021, per i visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

In questo caso l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (di cui all’articolo 1-bis D.L. n. 44/2021) è consentita solo a soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito della dose di vaccino di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario.

Tale accesso, per il medesimo periodo, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero a seguito di avvenuta guarigione (di cui alle lettere b) e c-bis, dell’articolo 9, comma 2, D.L. n. 52/2021, sopra richiamate) accompagnata ad un’altra certificazione che attesti l’effettuazione di un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo.

- esigenze di sicurezza, per cui è consentito l’accesso agli uffici pubblici delle Forze di polizia e della polizia locale;

- esigenze di giustizia, per cui è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione urgente di denunce da parte di vittime di reati o per la richiesta di intervento a tutela di minori di età o incapaci.

Spetta ai titolari degli esercizi commerciali elencati nell’Allegato e ai responsabili delle strutture e dei servizi interessati, garantire il rispetto delle misure e delle prescrizioni sopra enunciate, attraverso lo svolgimento di controlli a campione.

Fuori delle deroghe sopra espressamente enunciate, restano ferme le prescrizioni in materia di possesso ed obbligo di esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass Base o

Green Pass Rafforzato) previste dalla normativa vigente.

1 - D.P.C.M. 21 gennaio 2022.

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