E’ stato pubblicato in G.U. n. 18 del 24/01/2022 il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 gennaio 2022, (in allegato), in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del D.L. n.
52/2021, con il quale sono individuate le esigenze primarie ed essenziali della persona, per
il cui soddisfacimento non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Il decreto è efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Le esigenze ritenute essenziali e primarie della persona, sono:
- esigenze alimentari e prima necessità, per il cui soddisfacimento è permesso l’accesso alle attività commerciali di vendita al dettaglio elencate nell’Allegato al decreto;
- esigenze di salute, per cui è sempre consentito l’accesso nelle strutture per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;
- accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter, D.lgs. n. 502/92 che sono in particolare:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
d) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi e per l'erogazione di cure domiciliari.
- strutture veterinarie,
- per finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid o di soggetti disabili, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2-bis, D. L. n. 52/2021 relative alla permanenza degli accompagnatori nei luoghi di attesa delle predette strutture e di quanto previsto dall’articolo 7, D.L. n. 221/2021, per i visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
In questo caso l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (di cui all’articolo 1-bis D.L. n. 44/2021) è consentita solo a soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito della dose di vaccino di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario.
Tale accesso, per il medesimo periodo, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero a seguito di avvenuta guarigione (di cui alle lettere b) e c-bis, dell’articolo 9, comma 2, D.L. n. 52/2021, sopra richiamate) accompagnata ad un’altra certificazione che attesti l’effettuazione di un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo.
- esigenze di sicurezza, per cui è consentito l’accesso agli uffici pubblici delle Forze di polizia e della polizia locale;
- esigenze di giustizia, per cui è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione urgente di denunce da parte di vittime di reati o per la richiesta di intervento a tutela di minori di età o incapaci.
Spetta ai titolari degli esercizi commerciali elencati nell’Allegato e ai responsabili delle strutture e dei servizi interessati, garantire il rispetto delle misure e delle prescrizioni sopra enunciate, attraverso lo svolgimento di controlli a campione.
Fuori delle deroghe sopra espressamente enunciate, restano ferme le prescrizioni in materia di possesso ed obbligo di esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass Base o
Green Pass Rafforzato) previste dalla normativa vigente.
1 - D.P.C.M. 21 gennaio 2022.