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REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

Dal 25 settembre 2022 obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore

Categorie: Lavoro e Servizi

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Il dm 1°settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” entrato in vigore il 25 settembre 2022 ha introdotto l’obbligo del registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l’obbligo secondo il dpr 151/2011).

 

Il datore di lavoro deve quindi predisporre un registro dove devono essere annotati:

·      l’elenco dei dispositivi e dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro;

·      i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, con relativa data e nel rispetto delle cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione;

·      l’elenco del personale incaricato dalle attività di controllo e quindi della sorveglianza

 

Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo (soprattutto Vigili del Fuoco e Asl).

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo e di manutenzione.

 

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