È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Interministeriale Lavoro-MEF del 21 luglio 2022 con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono apportate le modifiche alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) già istituito presso l’INPS e da tempo operativo. Le modifiche sono conseguenti all’entrata in vigore da quest’anno, come noto, delle nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nella legge di bilancio 2022.
Il provvedimento, in sostanza, recepisce le nuove regole relative al FIS introdotte con la riforma varata dal Governo e, pertanto, non rileviamo particolari novità su questo fronte rispetto ai precedenti commenti da noi forniti nei mesi scorsi.
Ciò nonostante, riteniamo utile ricapitolare i principali profili degni di particolare attenzione soprattutto per le imprese cooperative che sono obbligate a versare al FIS, tralasciando gli aspetti di natura più amministrativa, organizzativa e contrabile legati al funzionamento del Fondo, come ad esempio Comitato amministratore (artt. 4 e 5) e obblighi di bilancio (art. 9).
Nel merito.
Relativamente al campo di applicazione del fondo (art. 2), ricordiamo la sua estensione tutte le imprese non coperte dalla CIGO (in passato senza CIGO o CIGS) e dai fondi di solidarietà bilaterali a prescindere dalla loro dimensione e, quindi, inclusi i datori di lavoro fino a 5 dipendenti(2).
Rispetto alla platea dei destinatari delle prestazioni (art. 3), valgono le regole generali come modificate dalla riforma, per cui ne beneficiano soggetti con almeno 30 giorni (non più 90) di anzianità presso la medesima unità produttiva, inclusi gli apprendisti e (non più soltanto quelli di secondo livello) e i lavoratori a domicilio.
Per quanto concerne le prestazioni (art. 6), l’unica prestazione erogabile dal Fondo, è l’assegno di integrazione salariale, così come è stato ridefinito il precedente assegno ordinario. Si tratta di uno strumento concedibile per una durata di:
· 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
· 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro oltre 5 dipendenti.
Vale poi evidenziare come la prestazione sia erogata dal FIS in favore dei datori di lavoro di lavoro fino a 15 dipendenti non solo per le causali ordinarie della CIGO, ma anche per le causali straordinarie della CIGS. Questo alla luce dell’eliminazione dell’assegno di solidarietà, non applicabile nemmeno in passato ai datori di lavoro fino a 15 addetti e ora rimpiazzato dal fatto che la CIGS copre, comunque, tutte le realtà che superano questa soglia, incluse come noto quelle versano al FIS.
Peraltro, occorre richiamare che nei mesi scorsi abbiamo assistito ad una riformulazione dei criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale sia in presenza di causali ordinarie sia a fronte di causali straordinarie: rispettivamente con DM Lavoro n. 67 del 31 marzo 2022 e con DM Lavoro n. 33 del 25 febbraio 2022.
Sul fronte del finanziamento del Fondo (art. 8), la rideterminazione del suo campo di applicazione in vigore dal 2022 comporta un allargamento notevole della platea di imprese e cooperative tenute ora a versare al fondo e una contribuzione ordinaria diversa da quella pagata fino ad oggi(5), benché sempre distribuita tra datore e lavoratore (rispettivamente per 2/3 e 1/3) e scaglionata in base alla dimensione di impresa, con un’aliquota pari a:
§ 0,50% per datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
§ 0,80% per datori di lavoro sopra 5 dipendenti.
Tenuto conto che il passaggio dalle previgenti aliquote e che l’estensione del campo di applicazione del FIS comporta implicazioni in termini di aumento del costo del lavoro per molti datori di lavoro, solo per l’anno 2022, in termini transitori è stato previsto un parziale abbattimento della contribuzione dovuta secondo il seguente schema (art. 10):
Contribuzione FIS Anno 2022
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Entità riduzione
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Aliquota applicabile
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Fino a 5 dipendenti
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0,35%
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0,15%
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Tra 6 e 15 dipendenti
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0,25%
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0,55%
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Oltre 15 dipendenti
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0,11%
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0,69%
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Imprese esercenti attività commerciali - comprese quelle della logistica e le agenzie viaggi/turismo e gli operatori turistici - oltre 50 dipendenti
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0,56%
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0,24%
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In merito, infine, alla contribuzione addizionale a carico delle imprese e connessa come noto all’effettivo utilizzo delle prestazioni, la stessa rimane invariata rispetto al valore del 4% e solo dal 2025 tale aliquota sarà riducibile per un 40% (si pagherà il 2,4%) nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.
In ALLEGATO il D.I. del 21 luglio 2022
(2) Rispetto ai fondi di solidarietà bilaterali (es. servizi ambientali e credito cooperativo), sottolineiamo la confluenza nel FIS dei datori di lavoro riconducibili a tali settori, in particolare di quelli fino a 5 dipendenti, fintanto che i rispettivi fondi di solidarietà bilaterali istituiti e attivi nel loro ambito di attività avranno adeguato anch’essi le loro regole di funzionamento ai principi posti dalla riforma.
(5) La cui disciplina Si ricorda che secondo le regole previgenti la contribuzione dovuta al FIS, esclusi come detto i datori di lavoro fino a 5 addetti, era pari allo 0,45% tra 6 e 15 addetti e allo 0,65% per datori sopra i 15 dipendenti.