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CONSOLIDATO NAZIONALE: NUOVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

D.M. 01/03/2018 G.U. n. 57 del 09/03/2018

Categorie: Area Contabile, Societarie e Legale

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Con il D.M. del 01/03/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018, sono arrivate le nuove disposizioni di attuazione del regime opzionale del consolidato nazionale.

Tale Decreto ha sostituito e abrogato il precedente decreto attuativo del 9 giugno 2004.

La revisione si è resa necessaria per rendere operative le modifiche apportate alla disciplina in esame dal D.L. n. 193/2016 in materia, tra l’altro, di rinnovo e revoca dell’opzione (articolo 7-quater, comma 27, lettere c, d, e).

Si ricordano brevemente le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016:

·    è stato previsto che l’opzione per il regime, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata con le modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione stessa. Tale regola si applica al termine di ciascun triennio;

·    è stato altresì stabilito che, nell’ipotesi di rinnovo tacito dell’opzione, la società o ente controllante possa modificare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione (articolo 117, comma 3, ultimo periodo, Tuir);

·    un’altra novità ha riguardato la norma che disciplina gli effetti dell’interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio a causa del venir meno del requisito del controllo, con particolare riferimento al trattamento delle perdite (articolo 124, Tuir);

·    per quanto concerne la revoca dell’opzione si è stabilito che, anche in questo caso, la controllante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca (articolo 125, comma 2, Tuir).

Inoltre nel Decreto in esame è contenuta anche una norma di natura interpretativa (articolo 6, comma 2) finalizzata a chiarire il trattamento tributario, in relazione al regime patent box, dei soggetti “perfettamente integrati” (che detengono, cioè, esclusivamente partecipazioni totalitarie) all’interno del consolidato nazionale.

Ai fini del regime patent boxsi equipara il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l’unico soggetto giuridico che svolge l’attività di R&S sottesa al riconoscimento del beneficio”.

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