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PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 29/03/2018

Categorie: Area Contabile, Societarie e Legale

Tags: welfare aziendale

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 29/03/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina relativa ai premi di risultato e welfare aziendale (agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente), alla luce delle ultime novità introdotte nel 2017 e nel 2018.

Non sono sanzionate, ad esempio, le aziende che per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia delle Entrate una nuova Certificazione Unica nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. Il ritardo non è infatti causato da un’inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche.

Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro.

L’Agenzia ha precisato che il limite dell’importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo di imposta (3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è passato da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell’innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80.000 euro. Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

L’Agenzia ha inoltre ricordato la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i benefit indicati dal Tuir (art. 51, comma 4), come ad esempio l’utilizzo dell’auto aziendale, prestiti concessi da parte del datore di lavoro e la fruizione dell’alloggio.

Dal 2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa, sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale.

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