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CESSIONE DEL CREDITO DA ECOBONUS

CESSIONE DEL CREDITO DA ECOBONUS

Precisazioni dall'Agenzia delle Entrate

Categorie: Lavoro e Servizi

Tags: ecobonus

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 11/E del 18 maggio 2018  ha fornito alcune precisazioni sull’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Si tratta del così detto Ecobonus, disciplinato dall’art.14 del DL n. 63/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 90/2013, come modificato da ultimo dalla legge di Bilancio 2018 - legge n. 205/2017 .

In particolare viene chiarito che la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti dell’impresa che esegue i lavori agevolati, o di altri soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che in ogni caso è ammessa una sola cessione ulteriore rispetto a quella originaria.

Possono operare la cessione del credito tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, compresi coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda (Irpef o Ires) è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

La cessione può essere effettuata, tra l’altro, a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o degli “altri soggetti privati”, intendendosi per tali, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (Cooperative, altre società ed enti).

Per quanto riguarda quest’ultimi, si specifica che si deve trattare di soggetti che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

A titolo di esempio, per gli interventi condominiali, la detrazione potrà essere ceduta ad un altro condomino, anch’esso titolare della detrazione spettante per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da società appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo stesso.

Resta fermo il principio che la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.

A giudizio di Confcooperative Habitat  tale interpretazione restrittiva limita l’impatto positivo che una più ampia cessione del credito da Ecobonus avrebbe potuto determinare relativamente alla realizzazione di un vasto programma di riqualificazione energetica che avrebbe interessato interi complessi di edifici anche condominiali.

Viene precisato che non possono acquistare il credito, in quanto considerati come “banche ed altri intermediari finanziari”, fatta eccezione per i così detti “incapienti”, i seguenti soggetti:

a) gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico;

b) tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. 

Viceversa, il credito potrà essere ceduto a favore:

1° degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili (di cui agli artt. 2602 e ss del Codice civile), anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;

2° delle ESCO di cui al Decreto Legislativo n. 115/2008, che all’art. 2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

3° delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Resta fermo, comunque, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.

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