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MANCATA INDICAZIONE COSTI MANODOPERA

Per Anac possono essere indicati successivamente se non incidono sul valore dell'offerta presentata

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Tags: ANAC,   manodopera

Con due delibere  la n. 417 e la n. 420 del 2 maggio 2018 Anac è intervenuta sul tema dell' indicazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica, così come espressamente previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice a seguito della modifica introdotta dal Decreto Correttivo, per alcune tipologie di appalti.

Sulla questione in questi mesi si è prodotta una continua contrapposizione tra i giudici amministrativi, tra chi sostiene che l’indicazione dei costi della manodopera sia obbligatoria e quindi la loro mancata indicazione vada sanzionata con l’esclusione del concorrente “inadempiente”, e chi ritiene che tale carenza possa essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio (e nonostante il comma 9 dell’art. 83 preveda espressamente che lo stesso non possa essere utilizzato per sanare carenze relative all’offerta economica).

Per Anac, investita del problema attraverso un’istanza congiunta di precontenzioso presentata da un’Amministrazione comunale e da un operatore economico escluso dalla competizione nell’ambito di una procedura di gara al prezzo più basso, per non avere indicato in offerta i costi della manodopera, è applicabile il principio che nella presentazione delle offerte economiche i costi della manodopera possono essere specificati in un secondo momento, a condizione che siano stati computati e che perciò l’offerta non subisca successive integrazioni.

Nel parere di precontenzioso (Delibera n. 417) ANAC ribadisce che l’orientamento giurisprudenziale più recente ritiene che “il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica, la cui mancata indicazione non può essere sanata con il soccorso istruttorio”, dal momento che – in quanto elemento essenziale dell’offerta – una sua integrazione a posteriori determinerebbe un’alterazione della concorrenza.

Tuttavia Anac distingue tra una situazione in cui nell’offerta economica non sia stata specificata dettagliatamente la quota relativa ai costi della manodopera (carenza c.d. formale) e l’ipotesi in cui l’offerta sia stata formulata senza tenere conto di tali oneri (carenza c.d. sostanziale e, in quanto tale, non sanabile).

Pertanto la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.

Nella delibera n. 420, in risposta ad una istanza di parere di precontenzioso ex art. 211 comma 1 del nuovo Codice Appalti, con la quale veniva contestata la legittimità dell’operato della stazione appaltante che non aveva previsto nella lex specialis l’indicazione dei costi sulla manodopera ed aveva conseguentemente proceduto all’ammissione alla gara e all’aggiudicazione ad un concorrente che non li aveva indicati in sede di offerta, Anac precisa che appare irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non preveda specificatamente l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera perchè tale obbligo discende direttamente dalla legge.

ANAC di fatto concede il via libera ad un soccorso istruttorio “mascherato” sull’offerta economica, dal momento che la stazione appaltante non potrà mai sostenere a priori che i concorrenti non abbiano considerato i costi della sicurezza o della manodopera nella propria offerta, dovendo in prima istanza optare per la “dimenticanza” del concorrente e per la carenza formale, chiedendo quindi un’integrazione all’offerta già formulata.

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