La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017) ed ha affidato al Mef il compito di fissare le modalità attuative delle disposizioni introdotte.
Con il D.M. 12/04/2018, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 21/04/2018, il Ministero delle Finanze ha fissato le norme attuative della nuova disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi in regime sospensivo dell’accisa, che entreranno in vigore dal 1° agosto 2018.
I soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica che, a pena di inammissibilità, deve contenere le seguenti informazioni:
· denominazione dell’impresa, sede, partita Iva, generalità del titolare o del rappresentante legale e, nel caso di persone giuridiche e società, l’elenco dei soci
· l’indirizzo presso cui si intende ricevere ogni comunicazione o la propria casella pec
· la tipologia di prodotti energetici che si vogliono stoccare, identificati dai rispettivi codici
· gli estremi della licenza fiscale posseduta
· gli estremi dell’autorizzazione a operare in qualità di destinatario registrato, se posseduta
· gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto per il rilascio dell’autorizzazione.
All’istanza deve essere allegata una dichiarazione con la quale il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che non sussistono le condizioni previste per il diniego del rilascio dell’autorizzazione.
L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale della società e va presentata:
· per i soggetti stabiliti in Italia, all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base alla sede legale
· per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro Ue, a qualunque ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione.
· Per i soggetti non stabiliti nell’Ue, l’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante fiscale e va presentata all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
E' affidato all’ufficio delle dogane competente il compito di verificare la completezza delle istanze presentate e, dopo aver riscontrato il pagamento del diritto annuale dovuto, di rilasciare, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorizzazione allo stoccaggio presso i depositi ausiliari, attribuendo al soggetto autorizzato il codice identificativo.
L’autorizzazione è valida due anni a partire dalla data di rilascio e permette lo stoccaggio limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene l’assenso del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato.
I soggetti autorizzati devono comunicare all’ufficio delle dogane, entro cinque giorni, eventuali variazioni dei dati indicati nell’istanza o nella dichiarazione allegata.
Per poter proseguire lo stoccaggio oltre il biennio di validità dell’istanza è necessario presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova istanza.
I soggetti, già titolari in Italia di un’autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, che intendono stoccare propri prodotti presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, sono tenuti a effettuare un’apposita comunicazione telematica, almeno trenta giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio, all’ufficio delle dogane territorialmente competente.
Nella comunicazione è necessario indicare, a pena di inammissibilità, i prodotti energetici che si intendono stoccare presso il deposito ausiliario.
Acquisita la comunicazione, l’ufficio, entro trenta giorni, attribuisce al soggetto un codice identificativo, valido un anno.
Per procedere allo stoccaggio, anche in questo caso è necessario l’atto di assenso del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato.
Per poter proseguire lo stoccaggio oltre l’anno di validità della comunicazione, è necessario presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova comunicazione.
L’atto di assenso, necessario per l’esercizio dell’attività di stoccaggio da parte del soggetto autorizzato, deve essere trasmesso telematicamente all’ufficio delle dogane dal gestore del deposito fiscale ovvero dal destinatario registrato e deve contenere:
· i dati identificativi del soggetto a cui viene permesso lo stoccaggio (e il relativo codice identificativo)
· il periodo temporale di validità dell’assenso
· i prodotti energetici detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati.
I soggetti autorizzati, e coloro che hanno effettuato la comunicazione prevista dal comma 946, devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario e trasmetterlo mensilmente, all’ufficio delle dogane che ha rilasciato l’autorizzazione, entro il giorno dieci del mese successivo a quello a cui il riepilogo si riferisce.
E' affidato sempre all'ufficio delle dogane competente, il compito di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in esame (sanzione amministrativa da 1.000 a 10mila euro).