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"SBLOCCA CANTIERI", LE NORME PER EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA

"SBLOCCA CANTIERI", LE NORME PER EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA

In vigore dal 18 giugno le norme per questi due ambiti

Categorie: Lavoro e Servizi

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Il provvedimento c.d. “Sblocca Cantieri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17/6/2019 è entrato in vigore il 18 giugno 2019 relativamente alle norme introdotte dalla legge di conversione, mentre quelle contenute nel testo originale del Decreto Legge sono entrate in vigore il 19 aprile 2019.  

Oltre al Capo I incentrato sulla disciplina degli appalti pubblici, il provvedimento introduce modifiche a norme di interesse per il settore edile e per quello dell’abitazione. 

In particolare: 

Norme in materia di rigenerazione urbana  

Per quanto attiene ai limiti di distanza, altezza e densità edilizia, l’art. 5, comma 1, lett. b) modifica il comma 1-bis dell’art. 2-bis del Dpr n. 380/2001 consentendo alle Regioni di prevedere disposizioni derogatorie in materia di distanze al DM n. 1444/1968. Nello specifico si prevede che le disposizioni regionali sono finalizzate ad orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Tale nuova disposizione, pur apprezzabile nel suo intento, non sembra possa risolvere le criticità finora rilevate in materia di densità edilizie, altezze e distanze fra edifici che si sono verificate a seguito dello stesso DM n. 1444/68. 

 Demolizione e ricostruzione  

Viene inoltre inserito nell’art. 2-bis del Dpr n. 380/2001 il comma 1-ter il quale dispone che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Si precisa che tale norma si riferisce soltanto alle demolizioni e ricostruzioni per gli aspetti relativi ai limiti di distanza, di altezza e volume, mentre restano fermi gli aspetti connessi alle categorie edilizie e ai requisiti per la demolizione e ricostruzione ai fini della inclusione fra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001 i quali potranno comunque essere realizzati. 

 Distanza tra edifici con strade carrabili  

Con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce e si dispone che i commi 2 e 3 dell’art. 9 del DM n. 1444/1968, relativi al rispetto del limite generale di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e alle maggiorazioni di tale distanza nel caso tra gli edifici intercorrano strade per il traffico di veicoli, si applicano esclusivamente alle zone omogenee C – espansione – e non alle altre. 

 Edifici condominiali degradati 

Con l’art. 5 sexies si intende superare, ove possibile, lo stato di degrado di edifici condominiali, in caso di inerzia dei proprietari, prevedendo la possibilità che il Sindaco, previa ordinanza nella quale ne dichiari lo stato di degrado, richieda al Presidente del Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario con il compito di eliminare la situazione di degrado sostituendosi all’assemblea condominiale. Pertanto, in caso di situazioni di degrado o disagio e anche di pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, il Sindaco dovrà emanare l’ordinanza richiedendo la nomina dell’amministratore giudiziario. 

Gli oneri occorrenti per l’eliminazione del degrado saranno a carico dei proprietari dell’immobile. L’ordinanza del Sindaco, trattandosi di atto amministrativo, potrà comunque essere impugnata con ricorso al TAR.

IN ALLEGATO IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

 

 

 

 

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