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ATTIVITA’ RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE: FONDI DALLA REGIONE

Contributi a fondo perduto attraverso "Eureca Turismo"

Categorie: Bandi e Contributi

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La Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 921/19, ha approvato un bando per il sostegno agli investimenti delle imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreative, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 25/2018.  

Con il bando, la Regione intende favorire e incentivare l’insediamento e/o lo sviluppo delle attività ricettive e turistico-ricreativo tramite il finanziamento, con contributi a fondo perduto, di interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature. 

L’iniziativa viene attuata in sinergia con gli interventi di agevolazione pubblica erogati sotto forma di garanzia (c.d. piattaforma di garanzia) tramite il “Fondo EuReCa Turismo” costituito con la Deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 01/04/2019. In particolare, la struttura dell’intero pacchetto di agevolazioni pubbliche nell’ambito del quale si inserisce l’iniziativa prevede: 

-  che l’impresa che propone il progetto chieda ad una banca o istituto di credito un finanziamento a parziale copertura dell’investimento, per un importo complessivo che può variare da un minimo del 75% ad un massimo del 90% del costo complessivo dell’investimento in ragione del regime di aiuto prescelto e della percentuale di contributo a fondo perduto ottenuta; 
-  che il finanziamento bancario sia assistito da una garanzia diretta fino all’80% dello stesso prestata da un confidi selezionato tramite una procedura aperta e trasparente che sarà svolta da Cassa Depositi e Prestiti spa; 
-  che la garanzia diretta del confidi selezionato sia a sua volta assistita da una controgaranzia prestata, tramite il fondo EuReCa Turismo, da Cassa Depositi e Prestiti spa in misura pari all’80% della stessa, di cui il 70% prestata con risorse regionali e il restante 30% prestata con risorse proprie della Cassa medesima; 
-  che il contributo previsto dal bando, intervenga a parziale copertura dei costi dell’investimento: 
a)  per un importo che può variare da un minimo del 20% ad un massimo del 25% della spesa ammissibile e che comunque non può superare l’importo complessivo di 200.000,00 euro, in caso di applicazione del Regime de Minimis; 
b)  per un importo pari al 10% della spesa ammissibile e che non può superare l’importo complessivo di 210.000,00 euro, nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore di una media impresa; 
c)  per un importo pari al 20% della spesa ammissibile e che non può superare l’importo complessivo di 210.000,00 euro, nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore di una micro o piccola impresa.   
Beneficiari 
Possono presentare la domanda di finanziamento: 
1.  le strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 4, comma 6 della L.R. 16/2004 e smi; 
2.  le strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 4 comma 7 della L.R. 16/2004 e smi; 
3.  gli stabilimenti balneari e strutture balneari. Ove ricadenti sul demanio marittimo, gli stabilimenti e le strutture balneari devono essere in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e LR 9/2002; 
4.  gli stabilimenti termali di cui alla L. 323/2000, articolo 3; 
5.  i locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per l’intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche). 

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal bando le imprese che: 

a)  esercitino, con regolare autorizzazione, al momento della domanda di contributo, una delle attività ricettive o turistico-ricreative di cui sopra nelle strutture o negli immobili indicati sopra, di cui abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, di contratto di affitto, di concessione o in base ad un titolo riconosciuto dall’ordinamento giuridico; 

b)  eserciteranno, previa regolare autorizzazione, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese, una delle attività ricettive o turistico-ricreative di cui sopra nelle strutture o negli immobili indicati sopra, di cui abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, di contratto di affitto, di concessione o in base ad un titolo riconosciuto dall’ordinamento giuridico. 
c)  siano proprietarie degli immobili o delle strutture destinate all’esercizio di una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate sopra e che intendono affittare o dare in disponibilità a terzi per l’esercizio delle attività stesse. Nei casi di cui alle suddette lett. b) e c) l’attività che si intende svolgere nella struttura oggetto dell’intervento finanziato può non essere ancora svolta al momento della domanda di contributo a condizione che, a pena di revoca del contributo stesso, al momento della rendicontazione delle spese e comunque entro la liquidazione della del contributo, la struttura o l’immobile nel quale la stessa attività sarà svolta risulti regolarmente autorizzata, aperta al pubblico e l’attività sia in esercizio. Le imprese devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014.  
Iniziative ammissibili 
Ai sensi del bando sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto: 
a)  interventi di riqualificazione e/o ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o ammodernamento di strutture o immobili esistenti situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei quali viene svolta una delle seguenti attività ricettive o turistico-ricreative: 
-  attività ricettiva alberghiera nelle strutture di cui all’art. 4, comma 6 della L.R: 16/2004 e smi; 
-  attività ricettiva all’aria aperta nelle strutture di cui all’art. 4 comma 7 della LR 16/2004 e smi; -  attività balneare negli stabilimenti e nelle strutture in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e LR 9/2002, ove ricadenti sul demanio marittimo; 
-  attività termale negli stabilimenti di cui alla L. 323/2000, articolo 3; 
-  attività di pubblico intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche) nei locali in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773); 
In coerenza con il principio del divieto di consumo di suolo, non sono finanziabili interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di demolizione e ricostruzione in loco volti all’incremento del livello di classificazione e/o all’adeguamento sismico e/o al miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione volti alla delocalizzazione in aree definite di strutture esistenti promossa dagli strumenti urbanistici e/o pianificatori dei Comuni. Sono altresì ammessi interventi di riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti destinati alle strutture ricettive di cui all’art. 4, comma 6 della L.R. 16/2004 e smi, aventi alla data della domanda diversa destinazione d’uso, purché in esito all’intervento in questione gli immobili acquisiscano la conforme destinazione d’uso e, prima della rendicontazione a saldo del contributo, sia avviata nella struttura l’attività ricettiva alberghiera in argomento. 
b)  interventi di riqualificazione aziendale delle attività indicate nella precedente lettera a), con particolare riferimento al rinnovo degli arredi, delle attrezzature e dei sistemi di gestione. 
Le attività dovranno essere autorizzate ed esercitate al momento della rendicontazione delle spese. 
I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere le seguenti dimensioni di investimento: -  una spesa non inferiore a € 100.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive all’aria aperta e agli stabilimenti termali; 
-  una spesa non inferiore a € 80.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi relativi agli stabilimenti e strutture balneari e ai locali di pubblico intrattenimento. 
Le dimensioni minime dell’investimento per l’intero progetto sopra indicate dovranno essere mantenute e assicurate anche in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse sono inferiori a tali dimensioni minime, il contributo concesso sarà revocato. 
Le spese ammissibili che devono essere pertinenti e funzionali all’esercizio dell’attività, sono le seguenti: 
a)  spese per opere edili, murarie e impiantistiche; 
b)  spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi; 
c)  spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d’uso, servizi di cloud computing, per la realizzazione di siti per l’e-commerce; 
d)  spese per l’acquisto o allestimento di mezzi di trasporto per i quali la normativa vigente non richieda l’obbligo di targa ai fini della circolazione; 
e)  spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti, comprese le spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudi, e/o necessari per la presentazione delle domande. Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle spese di cui alle lettere a+b+c+d. 
Le spese relative al progetto per essere considerate ammissibili devono essere effettivamente quietanzate nei seguenti periodi: 
PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DELLA 1° FINESTRA: 
-  in caso di applicazione del Regime de Minimis: dal 1° gennaio 2019 sino al termine previsto nell’articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi); 
-  in caso di applicazione del Regime di Esenzione: dalla data di presentazione della domanda di contributo sino al termine previsto nell’articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi). PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DELLA 2° FINESTRA: 
-  in caso di applicazione del Regime de Minimis: dal 1° gennaio 2020 sino al termine previsto nell’articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi) e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021; 
-  in caso di applicazione del Regime di Esenzione: dal 1° gennaio 2020 sino al termine previsto nell’articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi) e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.   
Contributi 
Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del bando sono pari a 20.000.000,00 di euro di cui: 
-  3.500.000,00 di euro a valere sull’annualità 2019; 
-  16.500.000,00 di euro a valere sull’annualità 2020. 
I contributi previsti dal bando sono concessi, a scelta dei proponenti dei progetti, nell’ambito dei seguenti regimi di aiuto: 
-  “Regime de minimis”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013), 
-  “Regime di Esenzione (art. 17)”, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L187/1 del 26/06/2014). 

Ciascun proponente potrà scegliere, con riferimento al progetto presentato, un solo regime di aiuto. Tale regime di aiuto dovrà essere il medesimo regime prescelto per il calcolo dell’Equivalente sovvenzione lordo relativo alla concessione della controgaranzia da parte di Cassa Depositi e Prestiti tramite il fondo EuReCa Turismo. Pertanto, a titolo di esempio, se per la concessione della controgaranzia si opta per il regime de minimis tale regime dovrà essere scelto anche per la concessione del contributo a fondo perduto. Se per la concessione della controgaranzia si opta per il regime di esenzione tale regime dovrà essere scelto anche per la concessione del contributo a fondo perduto. 

A  fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto nelle seguenti misura percentuali: 

-  20% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime de Minimis; 

-  10% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore delle medie imprese; -  20% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore delle micro e piccole imprese. 

Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato nel caso in cui ricorrano uno o più dei requisiti premianti indicati nel bando. In ogni caso, il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei suddetti requisiti premianti, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 200.000,00 oppure, nel caso di applicazione del regime di esenzione, di € 210.000,00. 

I requisiti premianti per ottenere un incremento del contributo sono i seguenti: 

-  l’impresa richiedente il contributo è caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile; 

-  l’attività, svolta al momento della domanda o della rendicontazione delle spese, è localizzata: nelle aree montane, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (c.d. AREE MONTANE); oppure nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 final del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C). 

Nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti premianti sopraindicati, l’incremento del contributo verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 

- nel caso di applicazione del Regime de Minimis la misura del 20% contributo è incrementata del 5%; 

- nel caso di applicazione del Regime di Esenzione, l’importo massimo di 200.000,00 € potrà essere elevato, nel rispetto delle intensità di aiuto previste (10% - 20%), a € 210.000,00. 

Le premialità indicate saranno applicate esclusivamente qualora il richiedente ne dichiari espressamente la sussistenza nella domanda di contributo. Le suddette premialità non verranno invece applicate qualora, a seguito dell’istruttoria della domanda, dovesse esserne accertata l’insussistenza o la perdita. 

Il contributo previsto nel bando: 

-  non è cumulabile, per le stesse spese, con altri contributi pubblici o agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria; 

-  è cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni pubbliche che non configurino aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria. 

Il contributo previsto nel bando è cumulabile con le agevolazioni prestate, sotto forma di controgaranzia, dal Fondo EuReCa Turismo. In questo caso, tuttavia, la suddetta cumulabilità, potrà determinare, a seconda dei casi: 

-  una diminuzione dell’importo concedibile; 

-  l’impossibilità di concedere il contributo; a titolo di esempio: a)  se l’equivalente sovvenzione lordo della controgaranzia concessa in de minimis è pari o supera l’importo di 200.000,00 euro non sarà più possibile concedere in de minimis il contributo a fondo perduto; b)  se l’equivalente sovvenzione lordo della controgaranzia concessa in esenzione è pari o supera, a seconda che si tratti di media impresa o micro/piccola impresa, il 10% o il 20% dell’investimento, non sarà più possibile concedere in esenzione il contributo a fondo perduto.   

Procedure e termini 

La procedura di selezione delle domande di contributo sarà di tipo valutativo a sportello. 

La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate, all’interno delle finestre e delle seguenti scadenze: 

1° Finestra: dalle ore 10 del giorno 17 luglio 2019 alle ore 13 del giorno 13 agosto 2019; 

2° Finestra: dalle ore 10 del giorno 15 ottobre 2019 alle ore 13 del giorno 3 dicembre 2019. 

La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel bando, procederà alla chiusura anticipata delle finestre indicate secondo le seguenti modalità: 

-  1° Finestra: al raggiungimento di 60 domande presentate; 

-  2° Finestra: al raggiungimento di 150 domande presentate.

 

Riferimenti normativi

D.G.R. n. 921/19


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