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INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA Due importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Categorie: Lavoro e Servizi

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L’Agenzia delle Entrate, con due distinte Risposte ad interpello proposto da una Cooperativa di abitanti relativamente all’utilizzo degli incentivi fiscali previsti dall’art. 7 del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito nella legge 28/6/2019, n. 58, ha fornito alcuni importanti chiarimenti,

La norma, collocata nella legge “crescita economica”, prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell’ordinaria aliquota del 9% del valore dichiarato in atto) a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, comprese le cooperative di abitanti, per i trasferimenti di interi fabbricati, fuori campo IVA o in esenzione IVA, alle seguenti condizioni:

1.   l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021;

2.   il medesimo acquisto abbia ad oggetto un intero fabbricato di qualunque natura, quindi residenziale, commerciale, industriale, artigianale, ecc.;

3.   l’impresa acquirente provveda, anche appaltando i lavori a soggetti terzi (come il caso delle cooperative di abitanti), alla demolizione e alla ricostruzione di un nuovo edificio, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente se consentito dalle norme urbanistiche e alla vendita entro dieci anni dall’acquisto;

4. la ricostruzione sia conforme alla normativa antisismica e consenta di conseguire la classe energetica NZEB - Near Zero Energy Building, cioè edifici a energia quasi zero, ovvero A oppure B;

5. qualora la successiva alienazione riguardi fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, dovrà essere venduto almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.

Oltre alla sostituzione di interi edifici mediante demolizione e ricostruzione, l’agevolazione fiscale è estesa anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del Testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001.

Pertanto, con la risposta n. 515 dell’11/12/2019, l’Agenzia consente la possibilità di fruire delle agevolazioni per la valorizzazione edilizia a favore della cooperativa di abitanti che intende acquistare, entro il 31/12/2021 un compendio immobiliare ed eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione nei successivi 10 anni, per poi procedere all’assegnazione ai soci nei successivi 18 mesi.

Infatti, viene anche precisato, che, tra le imprese costruttrici rientrano pienamente le Cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai loro soci, come già previsto dalla Circolare n. 18/E del 29/5/2013 della stessa Agenzia.

Viceversa, con la Risposta n. 511 dell’11/112/2019, viene precisato che l’incentivo non spetta per l’acquisto di un’area edificabile, anche se questa venga destinata all’edificazione per la successiva assegnazione ai soci, poiché l’art. 7 in esame, limita espressamente il beneficio ai soli trasferimenti di interi fabbricati senza ricomprendere le aree. 

In allegato le Risposte in commento.

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