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CCNL PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA

CCNL PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA

Firmato Accordo per il rinnovo

Categorie: Lavoro e Servizi

Tags: edilizia,   CCNL

Il 3 marzo 2022 è stato rinnovato il CCNL cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini scaduto dal 1° ottobre 2020.

Il rinnovo prevede un aumento salariale a regime di 92 euro sul parametro 100 (da riproporzionare in base alla scala di ciascun livello), da erogare in due tranche: la prima a marzo 2022 di 52 euro e la seconda di 40 euro a luglio 2023. Il CCNL avrà vigenza fino al 30 giugno 2024.

Ancora previsto l’8° livello per le cooperative (allegati 17 e 18).

E’ stato introdotto il “Premio di ingresso nel settore” per incentivare l’ingresso di giovani impiegati edili con meno di 29 anni ai quali dal 1° marzo 2022 verrà riconosciuta una maggiorazione una-tantum (allegato 5) di 100 euro dopo 12 mesi nella stessa impresa. 

Il nuovo contratto recepisce gli accordi siglati tra governo e sindacati per le grandi opere pubbliche e quelle private di particolare significato per le quali si potrà ricorrere a lavorazioni a ciclo continuo (h24 e 7/7) solo con un minimo di 4 squadre su turni di massimo 8 ore e previa contrattazione collettiva. 

Sulla formazione e sicurezza il contratto istituisce:

- un contributo minimo all’1% per gli enti unificati di formazione e sicurezza (ripartito al 50%) dal 1° ottobre 2022

- l’Anagrafe RLS di tutte le aziende

- riduzione a tre anni dell’obbligo di ripetere la formazione per tutti i lavoratori

- ulteriori 16 ore obbligatorie per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere (allegato 2)

- possibilità di partecipazione a corsi di formazione raccolti in un catalogo nazionale (CFN) offerto dalle Scuole Edili/Enti unificati – anche su green building e bio edilizia – con versamento aggiuntivo dello 0,20% sul monte salari, a partire dal 1° ottobre 2022.

- certificazione della qualificazione professionale del singolo lavoratore attraverso la Carta d’identità Professionale Edile (CIPE). Il fondo corrisponde un incentivo ai dl che hanno meno di 1/3 di operai di 1° livello (allegato 2).

- passaggi di livello automatici per i lavoratori che partecipano a corsi di formazione, solo se inviati da datore lavoro:

da 1° a 2° livello (con anzianità di settore di 36 mesi e 12 con lo stesso datore di lavoro.

da 2° a 3° livello (con anzianità di settore di 48 mesi e 12 con lo stesso datore di lavoro (allegato 2).

Il nuovo contratto istituisce inoltre il “patto di cantiere” che prevede la registrazione nelle Casse edili di tutte le imprese che entrano in cantiere, con verifica sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto applicato e con la possibilità di offrire una formazione specifica alla sicurezza a prezzi calmierati anche alle imprese che applicano altri contratti in cantiere (allegato 3).

Prevista l’istituzione di una commissione per attivare il Fondo per l’anticipo pensionistico previsto dal ccnl 2018 con un contributo dello 0,20% (allegato 2).

Sono previste norme sulla trasferta regionale per i territori nei quali non vi è accordo regionale (in ER l’accordo è vigente) (allegato 6)

Il testo dell’Accordo in molti punti fa riferimento al ccnl Ance ma è prevista una norma per l’omogeneizzazione dei due testi (cooperazione e Ance) analogamente a quella del 2018.

 

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