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SUPERBONUS COOPERATIVE SOCIALI – APPLICAZIONE CRITERIO MOLTIPLICATORE

Interpello Agenzia delle entrate 407/2022 del 4 agosto 2022

Categorie: Solidarietà Sociale

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Con la risposta all' interpello 407/2022 del 4 agosto scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione alle cooperative sociali del criterio moltiplicatore del valore degli interventi disciplinato dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, pur in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma non è possibile avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, nel caso di cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (es. da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) solo alla fine dei lavori, dovendo essere presente il requisito della conformità alle categorie catastali indicate nel comma citato sin dall’inizio lavori.

In particolare, quindi, per poter beneficiare del criterio di calcolo indicato le cooperative devono:

a) svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, con membri del Consiglio di Amministrazione che non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

La norma stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 10-bis in commento, costituisce titolo idoneo un contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.

Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» prevista dalla lettera a) del citato comma 10-bis, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, l’Agenzia ritiene che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.

Oltre a ciò, l’Agenzia ribadisce alcuni criteri generali:

- l’applicabilità del superbonus alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383», chiarendo che le cooperative iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 - c.d. ONLUS di diritto - rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus;

- che a detti soggetti (ONLUS, OdV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferme restando le esclusioni previste per tutti gli altri soggetti (es. ategorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico);

- che non opera la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

- che il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti;

- che l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare;

- che, fermo restando il diritto alla detrazione, in presenza dei requisiti generali, è possibile beneficiare dell’incremento del valore degli interventi ammessi, sussistendo le ulteriori condizioni richieste dal comma 10 – bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio sopra descritte.

In ALLEGATO: Interpello Agenzia delle entrate 407/2022 - Superbonus - criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale - comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

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