La Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la circolare n. 1 del 20 marzo 2023 fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA, come condizione per l’accesso ai bonus edilizi e Superbonus, per le imprese che eseguono lavori sopra l’importo di 516.000,00 euro, nel merito in particolare delle categorie e classifiche occorrenti e dei termini di decorrenza degli obblighi.
La circolare infatti chiarisce che non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che è sufficiente accertare una coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione e che pertanto è ritenuta idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle categorie considerate dalla norma idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, quali:
§ OG1 (Edifici civili e industriali)
§ OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
§ OG11 (impianti tecnologici)
§ OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
§ OS21 (Opere strutturali speciali)
§ OS28 (impianti termici e di condizionamento)
Non è inoltre necessario il possesso di un attestato nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima classifica.
In merito ai termini di decorrenza degli obblighi, sono specificati due periodi:
1. periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 durante il quale l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro (superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, …) può essere affidata alternativamente:
§ ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
§ ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
2. entrata in vigore definitiva dal 1° luglio 2023 data dalla quale i lavori potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della attestazione SOA come sopra specificato.
Gli obblighi di qualificazione riguardano anche i contratti di appalto/subappalto (di importo superiore a 516 mila euro) sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui lavori siano proseguiti anche nel 2023.
Sono escluse dall’obbligo di attestazione SOA le imprese che hanno sottoscritto:
§ contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
§ contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma con sottoscrizione effettuata in data anteriore al 21 maggio 2022. Per data certa della sottoscrizione fa fede lo scambio tramite mail o PEC dei documenti contrattuali, il verbale di assemblea di condomino, comunque ogni atto prodotto con modalità tracciabili.
In questo caso le imprese possono operare senza l’obbligo di possesso della certificazione SOA anche se l’importo dei lavori è superiore alla soglia dei 516.000 euro e anche se i lavori sono proseguiti oltre il 1° gennaio 2023.