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ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL’ESTERO

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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Con la pubblicazione in G.U del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché' in materia di salute e adempimenti fiscali”, segnaliamo quanto previsto dall’art. 15, in merito all’esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Lo scopo della norma è quella di fronteggiare l’importante carenza di personale sanitario e socio-sanitario in Italia. Pertanto fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa in deroga alle norme sul riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie (DPR 394/99), a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

È il caso di ricordare che un’analoga norma era decaduta nel 2022 e quindi, grazie all’articolo in esame si apre la possibilità di continuare ad operare per ulteriori tre anni per tutti quei professionisti che abbiano conseguito la qualifica professionale in un paese straniero.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell’attività lavorativa.

 

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