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DECRETO LAVORO 1° MAGGIO 2023

“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: Decreto Lavoro,   maggio 2023

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi in GU il Decreto Lavoro, annunciato da molti mesi ma che ha visto l’approvazione nel CdM del 1° maggio scorso.

Di seguito un esame, elaborato dal Servizio Sindacale Giuslavoristico di Confcooperative, delle principali novità contenute nel provvedimento già in vigore, ricordando che potrebbe subire modifiche durante la conversione in Parlamento:

1)       Incremento della decontribuzione in favore di lavoratori con redditi medio-bassi con un innalzamento dell’esonero, comunque limitato al periodo luglio-dicembre 2023 (13esima esclusa), di 4 punti percentuali e quindi dal 3% al 7% per dipendenti con redditi fino a 25 mila € anno e dal 2% al 6% per lavoratori con redditi compresi tra 25 e 35 mila €.

2)       Riformulazione disciplina causali per rapporti a tempo determinato sopra 12 mesi e fino a 24, ora rinviate alla contrattazione collettiva e temporaneamente, fino al 30 aprile 2024, rintracciabili in esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva liberamente individuabili dai datori di lavoro anche in assenza di previsioni contrattuali.

3)       Incentivi per assunzioni a tempo indeterminato sia di giovani NEET under 30 da parte di datori di lavoro sia di disabili under 35 da parte di ETS, organizzazioni e associazioni.

4)       Parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di obblighi informativi da garantire ai lavoratori – così come previsti dal decreto legislativo n. 104/2022 – attraverso l’assolvimento dei medesimi obblighi tramite un semplice rinvio al riferimento normativo o contrattuale che disciplina la materia ad oggetto.

5)       Superamento del Reddito di Cittadinanza e introduzione di nuovi strumenti di contrasto alla povertà:Assegno di inclusione” in favore di nuclei familiari con minori, disabili o over-60 e “Supporto per la formazione e il lavoro”, dall’importo molto più ridotto destinato in via alternativa ai soggetti che non percepiscono il primo sussidio. 

6)       Innalzamento da 10 a 15 mila € del limite di utilizzo delle prestazioni occasionali in settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimenti, insieme alla praticabilità dei voucher in questi stessi comparti per realtà fino a 25 lavoratori a T.I. in luogo del limite generale pari a 10 addetti.

7)       Ulteriori novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa con particolare attenzione agli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Nell’approfondire di seguito più analiticamente queste misure più importanti, insieme ad ulteriori novità degne di nota segnaliamo inoltre che il Governo ha contestualmente approvato un altro disegno di legge in materia di lavoro (testo non ancora disponibile), che sarà presentato e discusso in Parlamento.

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Decontribuzione per dipendenti con retribuzioni medio-basse (art. 39)

Aumenta l’esonero contributivo previsto per quest’anno dall’ultima legge di bilancio(1), incrementato ora di ulteriori 4 punti percentuali per il periodo luglio-dicembre 2023, senza alcun effetto però sulla 13-esima, con una riduzione complessiva dell’aliquota lato lavoratori (pari in via ordinaria al 9,19%) più alta:

§  dal 3% al 7% per dipendenti con redditi fino a 25 mila euro/anno;

§  dal 2% al 6% per dipendenti con redditi compresi tra 25 e 35 mila euro/anno.

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Nuova disciplina causali per contratti a tempo determinato (art. 24)

Ferma restando, come noto, la possibilità di stipulare o prorogare liberamente rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per il tramite della somministrazione di lavoro, entro primi i 12 mesi, viene riformulata la disciplina delle causali richieste in presenza di contratti a termine superiori a 12 mesi, anche per effetto di proroghe, e fino a 24 mesi.

Prima di esaminare le novità introdotte ricordiamo che tali causali non sono richieste laddove si tratti di attività stagionali (di cui al D.P.R. n. 1525/1963 o come specificate in sede di contrattazione collettiva), mentre invece devono ricorrere a prescindere dalla durata del contratto in presenza di un suo rinnovo.

Riformando nuovamente l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, vengono ora stabilite queste 3 fattispecie:

1.        NEI CASI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LEADER, ANCHE DI SECONDO LIVELLO, sottoscritta cioè dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, recependo in questo senso una sollecitazione che, come sistema cooperativo, avevamo da tempo auspicato e che era stata in realtà disciplinata nel recente passato ma solo per un periodo di tempo limitato e quindi scaduta ormai da diversi mesi.

2.        IN ASSENZA DI INDICAZIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LEADER, NEI CASI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICATA IN AZIENDA E COMUNQUE, SEPPUR FINO AL 30 APRILE 2024, PER ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA INDIVIDUATA DALLE PARTI: questa seconda fattispecie da un lato consentirebbe comunque ai datori di lavoro nei prossimi 12 mesi di agire una causale per legge, fintanto che la contrattazione collettiva possa pienamente esercitarsi su questa materia, ma dall’altro lato sembrerebbe permettere anche alla contrattazione collettiva non leader (e non solo fino al 30 aprile 2024) di individuare le causali, per certi aspetti contraddicendo il portato della prima fattispecie che invece richiama espressamente i contratti di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015.

3.        PER ESIGENZE DI SOSTITUZIONE DI ALTRI LAVORATORI, confermando una causale già in vigore.

Inoltre, dal regime delle causali appena illustrato sono esonerati, tra gli altri, i contratti stipulati da università ed enti di ricerca privati con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, contratti per il quali vige la disciplina in vigore prima del D.L. n. 87/2018, cosiddetto Decreto “Dignità”.

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Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (artt. 27 e 28)

Art. 27 – Si introduce uno sgravio contributivo fruibile a conguaglio dai datori di lavoro pari al 60% della retribuzione imponibile e spettante per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate da giugno 2023 a fine anno rivolte a GIOVANI UNDER 30 NEET (che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione) e registrati al PON Iniziativa Occupazione Giovani. La percentuale di esonero si riduce al 20% in caso di cumulo con altro incentivo o agevolazione.

L’incentivo è concesso dall’INPS nel limite delle risorse disponibili attinte dalla programmazione comunitaria FSE, previa presentazione di un’apposita domanda all’Istituto cui dovrà far seguito in termini perentori la stipula del contratto di lavoro.

v Art. 28 – È istituito un apposito fondo destinato a riconoscere un contributo in favore di Enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, APS e Onlus in caso di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili under 35 effettuate nel periodo agosto 2022-dicembre 2023 ai sensi della legge n. 68/1999. Le risorse messe a disposizione rientrano in un limite massimo di 7 milioni di euro per l’anno 2023, ma per l’operatività della misura dovrà attendersi l’emanazione di un decreto attuativo entro il 1° marzo 2024.

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Parziale semplificazione obblighi informativi per i datori di lavoro (art. 26)

A distanza di poco meno di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2022(2), che recependo la relativa direttiva comunitaria ha significativamente modificato e irrigidito la disciplina degli obblighi informativi dovuti dalle imprese al proprio personale, al comma 1 si interviene con una parziale semplificazione così articolata che in realtà non fa altro che normare un chiarimento interpretativo in chiave estensiva già fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022(3):

Ø  previsione dell’assolvimento degli obblighi informativi anche attraverso la semplice indicazione del riferimento normativo o della disposizione contrattuale, anche aziendale, che disciplina tale materia (periodo prova, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, preavviso per recesso, retribuzione, orario e contributi previdenziali/assicurativi);

Ø  contestuale obbligo per il datore di lavoro di consegnare o mettere a disposizione del personale, anche attraverso sito web, testi dei contratti collettivi nonché eventuali regolamenti aziendali applicabili.

Inoltre, al comma 2, rispetto a datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, la novità è rappresentata dal fatto che gli ulteriori obblighi informativi già previsti si pongono per sistemi “integralmente” automatizzati, avverbio che nella formulazione finora in vigore non compariva e che restringerebbe il campo applicativo dell’istituto in questione, dal quale sono comunque esclusi i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale, con una formulazione rivista anche per disciplinare questa esclusione che ora risulta più puntuale.

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Superamento Reddito di Cittadinanza attraverso introduzione “Assegno di inclusione e “Supporto per la formazione e il lavoro” (artt. 1-13)

Riassumiamo molto sinteticamente i profili fondamentali alla base della nuova disciplina che va a sostituire, come già prefigurato nell’ultima legge di bilancio, quella fino ad oggi in vigore in materia di contrasto alla povertà, tema sul quale viene istituito un Osservatorio partecipato anche da rappresentanti delle parti sociali e degli enti del terzo settore.

1.      FINO A TUTTO IL 2023 continuerà ad essere erogato, nei casi previsti, il REDDITO DI CITTADINANZA, anche in favore di quei soggetti per i quali la legge di bilancio 2023 aveva previsto un limite massimo di 7 mensilità - in quanto appartenenti ad un nucleo familiare privo di disabili, minori oppure over 60 – ma che prima della scadenza di questi sette mesi sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro.

2.      DAL 1 GENNAIO 2024 è istituito l’ASSEGNO DI INCLUSIONE in favore di famiglie al cui interno è presente un disabile, un minore oppure un over 60 e con determinati requisiti che ricalcano indicativamente quelli alla base dell’accesso al RdC. Anche dal punto di vista della sua articolazione, lo strumento richiama molte caratteristiche, anche se non tutte, di quello fino ad oggi in vigore prevedendo:

§  un beneficio economico base che varia da 500 a 630 euro mensili, con un sostegno maggiore riconosciuto alle famiglie composte interamente da soggetti con più di 67 anni o disabili; importo che dovrà poi essere moltiplicato utilizzando i parametri della scala di equivalenza definita in funzione della diversa composizione familiare e al quale dovranno poi essere aggiunta l’integrazione economica spettante a titolo di canone di affitto per le famiglie che vivono in una casa in locazione;

§  il riconoscimento di tale beneficio per 18 mesi, rinnovabile più volte senza limiti per successivi 12 mesi, previa interruzione di 1 mese in presenza di ogni rinnovo;

§  irrilevanza fino a 3.000 euro lordi del maggior reddito da lavoro percepito all’interno di una famiglia, senza che tali somme possano avere effetti sulla fruizione del sostegno;

§  richiesta all’INPS ed erogazione del beneficio tramite la “Carta di inclusione” dal mese successivo alla sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale previa iscrizione nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) istituito presso il Ministero del Lavoro e nel quale confluiscono anche informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini, etc.;

§  successiva valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune di residenza, propedeutica all’attivazione di percorsi obbligatori di inclusione sociale e lavorativa (nel caso di soggetti attivabili al lavoro di età compresa tra 18 e 59 anni) con un coinvolgimento esplicitamente riconosciuto in favore degli Enti del Terzo Settore;

§  introdotto un sistema strutturato di controlli, sanzioni e meccanismi di revoca per prevenire abusi o un utilizzo improprio dello strumento;

§  decadenza del beneficio in caso di ingiustificato rifiuto da parte di un componente della famiglia attivabile al lavoro di un’offerta di lavoro congrua, considerata tale se: i) rispettosa dei minimi retribuiti stabiliti dalla contrattazione collettiva leader; ii) comunque non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno in caso di part-time; iii) se collocata ovunque nel territorio nazionale in caso di rapporto a tempo determinato o al massimo non distante più di 80 km dal domicilio in caso di contratto a tempo determinato, ferma restando la possibilità di una sospensione della percezione dell’assegno (senza decadenza) in presenza di un contratto a tempo determinato che va da 1 a 6 mesi;

§  un ventaglio di INCENTIVI IN CAPO AI DATORI DI LAVORO che inseriscono le loro offerte di lavoro nel SIISL assumendo poi i soggetti beneficiari dell’assegno e in quota parte a coloro che eventualmente facilitino tali assunzioni con in particolare:

-       una decontribuzione al 100% (premi INAIL da pagare), per 12 mesi fino ad un massimo di 8 mila euro su base annua in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

-       una decontribuzione al 50% (premi INAIL da pagare), per massimo 12 mesi e fino ad un tetto di 4 mila euro su base annua in caso di assunzioni a tempo determinato o stagionali, fatto salvo il riconoscimento della decontribuzione piena di cui sopra per complessivi 24 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

-       il riconoscimento in favore delle agenzie per il lavoro di un contributo per l’eventuale attività di incrocio domanda-offerta nella misura del 30% degli importi di decontribuzione massimi annui di cui ai punti precedenti;

-       il riconoscimento in favore di patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, Enti del terzo settore o Imprese Sociali autorizzate all’attività di intermediazione e che agevolino l’assunzione di un soggetto disabile di un contributo pari all’80% dell’incentivo concesso alle imprese per un’assunzione a tempo indeterminato e al 60% di quello previsto per assunzione a tempo determinato o stagionale;

 

§  la CONFERMA DI UN MECCANISMO DI AUTOIMPRENDITORIALITA’ COOPERATIVA, in linea con quanto già in vigore per il Reddito di Cittadinanza, che prevede per coloro che avviano una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, il riconoscimento in un’unica soluzione di una somma addizionale pari a 6 mensilità dell’Assegno di inclusione nel limite di 500 euro mensili, con una norma che però per essere operativa deve attendere l’emanazione di un decreto attuativo interministeriale (Lavoro, MEF, MIMIT).

3.      DAL 1° SETTEMBRE 2023 è istituito il SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, strumento alternativo all’Assegno di inclusione e percepibile da componenti di famiglie in stato di bisogno con ISEE fino a 6 mila euro dove tutti i soggetti risultano occupabili.

Il Supporto serve a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa e non è cumulabile con Reddito di Cittadinanza, considerato che l’istituto entra in vigore dal prossimo mese di settembre anche per tutelare proprio coloro che nei prossimi mesi non beneficeranno più del RdC.

Il Supporto si concretizza nell’erogazione di un importo concesso al singolo soggetto e molto più ridotto rispetto all’Assegno di inclusione (350 euro/mese per un periodo massimo di 12 mesi non rinnovabili) a fronte tuttavia della partecipazione del beneficiario a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale attivati anche da fondi interprofessionali o enti bilaterali, di orientamento e accompagnamento al lavoro o di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso il Servizio Civile Universale.

Per il resto al Supporto si applicano compatibilmente tutte le disposizioni illustrate per l’Assegno di Inclusione e quindi, tra le altre, la richiesta all’INPS, la sottoscrizione del patto di attivazione digitale cui fa seguito l’avvio del percorso di inclusione lavorativa, il vincolo di accettazione dell’offerta di lavoro congrua nonché soprattutto l’applicazione del sistema di incentivi e del meccanismo di autoimprenditorialità cooperativa visti in precedenza.

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Novità su utilizzo prestazioni occasionali in settore turistico/termale (art. 37)

Con una nuova modifica all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, si estende la possibilità di ricorrervi nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimenti, ambiti per i quali:

- si aumenta da 10 a 15 mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta invece fermo a 5 mila € il compenso massimo che può essere percepito nel complesso da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile e a 2.500 € l’importo massimo riconoscibile a ogni prestatore dal medesimo utilizzatore;

- se ne ammette la fruizione da parte degli utilizzatori con un massimo di dipendenti a tempo indeterminato pari a 25, in luogo del limite di 10 lavoratori subordinati a T.I. applicabili alla generalità dei datori di lavoro.

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Novità per salute e sicurezza su lavoro e tutele INAIL (artt. 14, 15 17 e 18)

Art. 14 – Si apportano una serie di modifiche al T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro n. 81/2008 tra cui rileviamo in particolare:

§ obbligo di nomina del medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;

§ estensione ai lavoratori autonomi della tutela per cantieri temporanei o mobili;

§ in occasione della visita per un neo assunto, acquisizione da parte del medico competente della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro;

§ comunicazione al datore di lavoro da parte del medico competente di un suo sostituto in caso di proprio impedimento per gravi e comprovate ragioni;

§ nell’ambito della revisione degli accordi in materia di formazione sulla sicurezza, ancora in via di definizione, esplicito riferimento a un monitoraggio circa l’applicazione dei medesimi accordi e a un controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento da parte dei soggetti erogatori della formazione e dei destinatari della stessa;

§ estensione di obblighi formativi anche in capo al datore di lavoro che utilizzi per proprie attrezzature per le quali sono richieste conoscenze particolari.

Art. 15 - Condivisione dei dati per rafforzamento programmazione attività ispettiva e più in particolare messa a disposizione gratuitamente dell’INL da parte degli enti pubblici e privati, anche attraverso cooperazione applicativa, delle informazioni di cui dispongono che siano utili alla predisposizione e definizione delle pratiche effettive.

Art. 17 – Istituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative con una dotazione di risorse pari a 10 milioni sul 2023 e 2 milioni a decorrere dal 2024, con una copertura che riguarda ragazzi deceduti a partire dal 2018 (servirà un decreto attuativo ad hoc).

In aggiunta a ciò, considerata l’importanza di assicurare le condizioni di salute e sicurezza dei giovani coinvolti, l’articolo prevede anche l’obbligo per le imprese iscritte al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito presso il sistema delle Camere di commercio di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione indicante misure specifiche di prevenzione e DPI da adottare per gli studenti. D’ora in poi, il registro nazionale dialogherà con una nuova piattaforma nazionale gestita dal Ministero dell’Istruzione al fine di un proficuo scambio di dati funzionale ad una congrua e adeguata programmazione dei percorsi e dovrà acquisire anche informazioni relative all’esperienza maturata dalle imprese nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nonché il loro eventuale raccordo con associazioni di categoria, reti di scuole ed enti territoriali già competenti in materia.

Art. 18 – Riformulazione ed estensione dell’assicurazione INAIL agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Da un lato, si chiarisce in modo definitivo la portata della copertura INAIL per tutti i docenti, gli esperti, gli assistenti e gli operatori di tutte le scuole e di tutti i percorsi formativi che avranno quindi la stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere.

Dall’altro, si amplia la tutela infortunistica per alunni e studenti con una protezione allargata che ora comprenderà non solo lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, ma tutti gli eventi che possono verificarsi a scuola, con la sola esclusione degli infortuni in itinere.

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Altre misure degne di attenzione

Art. 19 - Incremento dotazione risorse per Fondo Nuove Competenze attraverso le risorse europee derivanti dalla programmazione FSE+ (“Piano nazionale Giovani, donne, lavoro”) in vista di una nuova edizione del bando che possa in futuro andare a finanziare progetti formativi derivanti da accordi collettivi di secondo livello sottoscritti dal 2023.

Art. 22 - Maggiorazione dell’assegno unico e universale dei figli per famiglie con entrambi genitori percettori di redditi da lavoro estesa dal 1° giugno 2023 a determinate condizioni anche a nuclei con un solo genitore lavoratore laddove l’altro sia deceduto.

Art. 23 – Modifica per le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10 mila euro decorsi 3 mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento, da pagare non più in una misura fissa compresa tra 10 e 50 mila euro, ma in misura proporzionata da 1 volta e mezza a 4 volte l’importo omesso. Contestualmente, si ha un’estensione del periodo in cui può essere notificata l’omissione per violazioni riferite a partire dal 2023, vale a dire entro 2 anni successivi all’annualità in cui si è verificata la violazione in deroga ai 90 giorni previsti in via generale dall’art. 14 della legge n.689/1981.

Art. 25 - Possibilità per i contratti di espansione riguardanti gruppi di imprese con più di 1.000 dipendenti stipulati entro lo scorso anno e ancora in corso di essere modificati entro la fine del 2023, previo accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulando la cessazione dei rapporti di lavoro e pianificando le uscite dei lavoratori più anziani in un arco temporale più ampio fino a 12 mesi successivi al termine originario.

Art. 29 – Chiarimento normativo sulla possibilità per ETS che svolgono precise attività (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse generale) di derogare al vincolo di un differenziale retributivo tra i lavoratori inferiore al 40%, nell’ottica di favorire per loro il reclutamento di personale altamente qualificato.

Art 30Concessione di un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali, concedibile nel limite delle risorse stanziate in continuità di tutele già autorizzate ad aziende in situazione di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a concludere entro il 2022, per cause a loro non imputabili i relativi piani di riorganizzazione e di ristrutturazione.

Art. 40Limitatamente al periodo di imposta 2023 e solo per dipendenti con figli a carico, incremento a 3.000 della soglia di fringe benefit riconoscibile esentasse da parte dei rispettivi datori di lavoro in relazione a beni ceduti o servizi prestati ai medesimi lavoratori, incluse le somme loro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.  I datori di lavoro eventualmente interessati dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, oltre che ricevere una dichiarazione del lavoratore beneficiario con indicazione del codice fiscale dei figli. Nel riproporre in maniera selettiva una norma che per l’anno 2022 aveva interessato indistintamente tutti i lavoratori subordinati, il legislatore ribadisce che al momento per i dipendenti senza figli resta sul 2023 la soglia ordinaria di fringe benefit pari a 258,23 €.

- Art. 42 – Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con 60 milioni di euro di risorse per il 2023, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuarsi in un’ottica di conciliazione fra vita privata e lavoro anche in collaborazione con enti pubblici e privati e finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori (servirà prossimo decreto attuativo per riparto risorse ai Comuni, da rapportare ai dati sulla popolazione minorile residente).


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