In Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017 n. 49, S.O. è stata pubblicata la legge di conversione (L. n. 19/2017) del decreto legge di cui all’oggetto. La norma ha apportato alcune modifiche al testo originario del decreto introducendo alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo e agroalimentare che di seguito si evidenziano.
PROROGA DI LEGGI DELEGA
Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede la proroga dei termini per l’esercizio di due disposizioni di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo): si tratta, in particolare, della delega di cui all’articolo 15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, il riassetto del settore ippico e il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e della delega all’art. 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall’entrata in vigore della predetta legge.
PATENTINI PER USO TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
L’articolo 3, comma 2-ter dispone il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, nonché quello per i relativi corsi di aggiornamento. Il Senato, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 3, ha introdotto il differimento al 31 dicembre 2017 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, termine che, nella normativa finora vigente, è scaduto il 31 dicembre 2015. L'obbligo di abilitazione in oggetto concerne sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi ed è disciplinato dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 22 febbraio 2012 e concernente - ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni - l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Il comma dispone altresì che, entro 12 mesi dal suddetto termine del 31 dicembre 2017, siano effettuati i corsi di aggiornamento previsti dal citato accordo per i lavoratori del settore agricolo che, alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, fossero in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. Tali lavoratori, in base all'accordo, sono abilitati provvisoriamente e (a conclusione di tale periodo transitorio) dovrebbero svolgere i corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2017, termine che viene, quindi, ora prorogato al 31 dicembre 2018.
EFFICIENZA ENERGETICA
Il comma 10-quinquiesn dell’articolo 6, introduce una proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017.
SISTRI
L’articolo 12, lettere a) e b) del comma 1 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI. In particolare, il comma 1 dell’articolo 12, alla lettera a), proroga fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2017, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260 bis del D.lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015). Tali sanzioni sono ridotte del 50 per cento. La successiva lettera b) proroga alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.
PARITÀ DI GENERE NEI CONSORZI DI TUTELA
L’articolo 12, comma 2-ter, aggiunto durante l’esame presso il Senato, dispone la proroga di sei mesi del termine entro il quale i consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che assicurino l’equilibrio di genere. Il comma 2-ter modifica il comma 3 dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n.154 (c.d. collegato agricolo), nella parte in cui dispone che i consorzi di tutela devono adeguare i propri statuti ai principi della parità di genere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016). L’emendamento sposta di sei mesi la scadenza prevedendo come termine un anno. I commi precedenti, rispettivamente commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n.154, hanno, infatti, introdotto l’obbligo di prevedere il principio dell’equilibrio di genere negli statuti dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità (Dop, Igp e Igt) e dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini. Si fa presente, al riguardo, che tale obbligo risulta ancora vigente solo per gli statuti dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità (Dop, Igp e Igt), in quanto risulta abrogato dal testo unico sul vino (art. 91 della legge n. 238 del 2016) di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61, all’interno del quale era contenuto l’articolo 17, modificato dal collegato agricolo, che prevedeva tale obbligo per i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini. Sempre il comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 154 del 2016, sul quale interviene la modifica in commento, prevede che i consorzi di tutela assicurino il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione del principio di parità di genere, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. La predetta disposizione prosegue rilevando che per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell’organo.
CONTRIBUTI CANOE
Il comma 2-quater dell’articolo 12, differisce al secondo semestre 2017 l’inizio dell’operatività della nuova disciplina del “contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare” dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (“contributo CONOE”), introdotta dall’art. 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. collegato agricolo).
SANZIONI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A DENOMINAZIONE PROTETTA
I commi aggiuntivi 6-duodecies e 6-terdecies dell’articolo 13 modificano due disposizioni della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino) e integrano il decreto legislativo n. 297 del 2004 in materia di sanzioni a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il primo comma aggiuntivo: proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sei mesi disposto dal testo unico sul vino per l’adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per l’esercizio delle attività di controllo; prevede inoltre che siano riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQFR) anche i proventi di una determinata categoria di sanzioni amministrative pecuniarie precedentemente esclusi in quanto confluenti nella contabilità generale dello Stato. Il secondo comma aggiuntivo dispone, in via generale, che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo n. 297 del 2004, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano versati in un determinato capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del suddetto ICQRF.