leNOTIZIE

CCNL DIPENDENTI DI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA, COMMERCIALE E TURISMO

CCNL DIPENDENTI DI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA, COMMERCIALE E TURISMO
17 luglio sottoscritto il rinnovo

Categorie: Lavoro e Servizi

Tags: ristorazione,   commercio,   CCNL

Il 17 luglio è stato sottoscritto il CCNL per dipendenti di pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo a completamento e ratifica di quanto definito il 9 febbraio 2018.

Il nuovo contratto di settore (che sostituisce il precedente CCNL Turismo del 20 febbraio 2010, che resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017) è frutto dell’accordo tra i rappresentanti sindacali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e, per parte datoriale, di Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, di FIPE Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e di Angem in rappresentanza della quasi totalità delle imprese del settore.

Nel mese di settembre le parti si incontreranno per il completamento della stesura grafica del testo che andrà in stampa.

Con l’accordo raggiunto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, si definisce per la prima volta un nuovo articolato normativo ed economico specifico di un settore economico di grande rilevanza che interessa oltre un milione di addetti in cui operano 300.000 imprese, con un fatturato di oltre 80 miliardi. Bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale, imprese delle ristorazione collettiva, stabilimenti balneari e discoteche. In particolare nel segmento della ristorazione collettiva le cooperative rappresentano circa il 35% del mercato.

Tra i punti salienti del CCNL:

Mercato del Lavoro

Aggiornamento della normativa contrattuale con conferma delle percentuali fino al 20% di utilizzo del contratto a tempo determinato.

Orario multiperiodale

Definita una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.

Riduzione orario di lavoro (R.O.L)

Il nuovo CCNL definisce per i lavoratori neoassunti, dopo il 1 gennaio 2018, un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione di orario di lavoro. Per i primi due anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e dal quinto anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la normalità dei lavoratori, per un totale di 104 ore.

Inoltre il nuovo CCNL introduce la possibilità per le aziende di disporre, per tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti), la fruizione di detti permessi, fino ad un massimo di 72 ore annuali. Tali permessi sono direttamente esigibili dall’azienda, la quale definirà le modalità di fruizione, previa programmazione e tempestiva comunicazione, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA (ove esistenti), in misura non inferiore a mezz’ora.

Scatti di anzianità

Introdotta una importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in maturazione al 31 dicembre 2017 che maturerà, quindi, ancora in tre anni.

Quattordicesima mensilità

Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati.

Trattamento di fine rapporto

Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del T.F.R. Tale misura avrà una durata temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.

Superamento cumulo maggiorazioni

La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.

Elemento economico di garanzia

Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part time. In alternativa e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1 febbraio 2018 è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile pari a 11 euro per 12 mensilità, e a decorrere dal 1 gennaio 2019 tale contributo mensile si incrementa di 1 euro.

L’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.

Salario

L’aumento a regime per il IV livello a tempo pieno è di 100 euro riparametrati per gli altri livelli, con i seguenti scaglionamenti:

€ 25,00 1 gennaio 2018

€ 20,00 1 gennaio 2019

€ 20,00 1 febbraio 2020 € 15,00 1 marzo 2021

€ 20,00 1 dicembre 2021

Riconoscimento di specificità cooperativa

L’accordo stabilisce inoltre che per i soci e i lavoratori dipendenti delle aziende cooperative aderenti a Confcooperative, Legacoop ed AGCI, cui si applica il CCNL in oggetto, rimarranno inalterate le attuali adesioni ai fondi di previdenza complementare in essere e che per i soci e i lavoratori delle stesse che non hanno ancora formalizzato una scelta, si terrà conto, anche dei fondi di previdenza costituiti dalle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo e le OO.SS. (Previdenza Cooperativa).

Documenti da scaricare

Il tuo nome
Il tuo indirizzo e-mail
Oggetto
Inserisci il tuo messaggio ...
x