E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122/2019, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti dall’art. 30 del DL 34/2019 c.d. Decreto Crescita
La norma assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti di:
· efficientamento energetico – compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
· sviluppo territoriale sostenibile – compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
POPOLAZIONE RESIDENTE
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CONTRIBUTO
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fino a 5000 abitanti
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50.000 euro
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tra 5001 e 10.000abitanti
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70.000 euro
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tra 10.001 e 20.000abitanti
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90.000 euro
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tra 20.001 e 50.000abitanti
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130.000 euro
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tra 50.001 e 100.000abitanti
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170.000 euro
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tra 100.001 e 250.000abitanti
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210.000 euro
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superiore a 250.000abitanti
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250.000 euro
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I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
- non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.
L’erogazione avviene:
· per il 50%o, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
· a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.