La detrazione fiscale per la riqualificazione degli edifici esistenti, attualmente pari al 65%, si applica, oltre che alle persone fisiche ed altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, anche ai titolari di reddito di impresa come le cooperative di abitanti e le società in genere, per gli immobili concessi in locazione relativamente alle spese sostenute per l’esecuzione di tali interventi.
E’ quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12/11/2019, n. 29164 la quale era stata preceduta da conformi pronunce riguardanti la medesima materia (sent. n. 19815/2019 e n. 19816/2019).
Contrariamente al parere contrario dell’Agenzia delle Entrate, che è risultata soccombente nel giudizio, con la decisione in esame viene ribadita l’applicabilità del cosiddetto ecobonus in quanto l’intera disciplina agevolativa non contiene alcuna limitazione, «né di tipo oggettivo con riferimento alle categorie catastali degli immobili, né di tipo soggettivo riconoscendo il bonus sia a "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa", sia ai titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società.
Ciò in quanto la ratio legis del bonus fiscale, che peraltro traspare con chiarezza dal testo normativo (art. 1, commi 344-349 legge n. 296/2006 e art. 2 del D.M. 19/2/2007), consiste nell’intento di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente con l’impianto normativo di cui sopra, che non pone alcuna limitazione alla generale operatività del beneficio fiscale.
In particolare, si afferma che in base alla normativa e alla dottrina, la distinzione tra “immobili strumentali”, cioè quelli destinati alla produzione propria o di terzi, “immobili merce”, destinati invece alla vendita o assegnazione nel caso di Cooperative di abitanti e “immobili patrimonio”, rivolti al mercato locativo, non rileva ex se, ma incide soltanto sul piano contabile e fiscale.
A seguito di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, si auspica che l’Agenzia delle Entrate possa cambiare la propria posizione, riconoscendo l’applicabilità dell’ecobonus anche per gli immobili delle cooperative di abitanti e delle società in genere concessi in locazione sia a i soci che a terzi.