Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha predisposto una nota di lettura del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Decreto scuola) convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 che, tra i vari provvedimenti, all’art. 7-ter riporta Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
La norma, rinviando a quanto introdotto dalla legge cd. Sbloccacantieri (art. 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019) affida poteri extra ordinem a tutti i Sindaci e ai Presidenti di Provincia, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, ed in particolare:
· assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
· provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.
L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni (in luogo dei 90 previsti dall’articolo 17bis della legge 241/90), decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati ( silenzio assenso), nonchè per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
La norma deve inoltre coordinarsi con la semplificazione prevista all’articolo 264 del DL 34/2020, laddove prevede che comunque, nei casi di silenzio assenso, il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.
Sempre attraverso il rinvio al comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Sbloccacantieri, i Sindaci, nonché i Presidenti di Provincia, assumono direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi “de quibus”, i Sindaci e i Presidenti di Provincia, direttamente, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Il verbale, redatto con tali modalità, ha valenza di atto impositivo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
Alla deroga generica di cui all’articolo 4 dello Sbloccacantieri, la norma introdotta con il Decreto Scuola, precisa alcune deroghe specifiche.
· art. 32 commi 8 9 11 e 12: non vi è necessità di rispettare alcun termine decorrente dall’efficacia dell’aggiudicazione prima di procedere alla stipula dei contratti d’appalto, né obbligo del rispetto di tutti i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori. I contratti possono essere inoltre stipulati anche in pendenza di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale istanza cautelare anche in pendenza degli esiti dei controlli successivi;
· art. 33 comma 1: si può procedere alla stipula del contratto anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attendere l’approvazione formale della stessa. Tutti i contratti così stipulati, sono sottoposti a condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga documentazione interdittiva in base ad accertamenti antimafia;
· art 37: come già possibile in base al DL n.32/2019, convertito in legge n. 55/2019, viene ribadita la deroga all’obbligo di aggregazione dei Comuni non Capoluogo nonché di ricorso a Centrali Uniche di Committenza;
· art. 60: nei casi di procedure aperte per affidamenti di appalti fino alla soglia comunitaria (euro 5.350.000 per i lavori) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla trasmissione del bando di gara;
· artt. 77 e 78: non vi è obbligo di nominare una Commissione di soli esperti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa né di utilizzare l’Albo dei Commissari ANAC, peraltro già oggetto di autonoma sospensione;
· art. 95, comma 3: è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in deroga a quanto prevede il codice appalti in materia.
Infine, i Sindaci e i Presidenti delle province devono:
- vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- promuovere accordi di programma e conferenze di servizi, o partecipare alle stesse attraverso un proprio delegato;
- invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati in caso si ravvisino le necessità;
- promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.