Con il Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l’ INPS ha finalmente sbloccato la procedura per la concreta fruizione dello SGRAVIO CONTRIBUTIVO di cui alla legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) con riferimento alle assunzioni di donne effettuate negli anni 2021-2022 per le quali, come noto, è stata contestualmente innalzata la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro da 50 a 100% nel limite di 6.000 € annui.
Si tratta di una misura introdotta nella legge di bilancio 2021- già illustrata in termini generali dall’Istituto con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 e il messaggio n. 1421 del 6 aprile u.s. - per la quale tuttavia in termini applicativi s’attendeva ancora l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, ora pervenuta.
Come detto, il legislatore ha previsto questa agevolazione con riferimento alle assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022, ma il messaggio INPS riguarda per ora solo le assunzioni effettuate nell’anno in corso perché il via libera rilasciato a livello comunitario è limitato all’anno 2021.
Per il 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione in sede europea le conseguenti istruzioni dell’Istituto.
Pertanto, dall’11 NOVEMBRE 2021 I DATORI DI LAVORO INTERESSATI POTRANNO UTILIZZARE IL NUOVO MODULO ON-LINE “92-2012”.
In realtà, si tratta dell’aggiornamento di un modulo di comunicazione già esistente al fine di prendere atto della specifica disciplina di miglior favore, dettata con la legge di bilancio 2021 rispetto ad un’agevolazione già prevista, come detto, da una decina di anni ai sensi della legge n. 92/2012.
Di conseguenza – precisa il messaggio – se un datore di lavoro abbia già effettuato assunzioni nel corso del corrente anno avvalendosi del beneficio contributivo previsto dalla legge 92/2012 comunicandolo all’INPS tramite il vecchio formato, non dovrà inoltrare il nuovo modulo con riferimento a quella lavoratrice. Sarà l’Istituto a ritenerlo valido ai fini del riconoscimento dell’esonero totale nel limite di 6.000 euro/annui (e non dello sgravio parziale al 50%).
Operativamente, vengono fornite specifiche istruzioni ai datori di lavoro interessati - distinte nel caso dei datori di lavoro agricoli - per la compilazione dei prossimi flussi Uniemens con gli appositi codici di fruizione dello sgravio anche ai fini dell’eventuale recupero delle mensilità di esonero arretrate relative al periodo pregresso.
Per il resto il messaggio richiama alcuni aspetti generali per il riconoscimento dell’esonero tra cui le regole di eventuale compatibilità e cumulabilità con altri incentivi e il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, come recentemente riformulate.
Si ricorda, inoltre, che:
- il beneficio spetta in caso di assunzioni a tempo determinato (per una durata di 12 mesi, conteggiando anche eventuali proroghe) o di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (per una durata di 18 mesi);
- la condizione dello “svantaggio” della lavoratrice a cui la legge 92/2012 condiziona la praticabilità del beneficio - es. status di disoccupata da oltre 12 mesi oppure, congiuntamente ad altri requisiti, assenza di impiego retribuito - deve ricorrere alla data dell’evento per la quale si intende richiedere il beneficio (per cui al momento della prima assunzione in caso di rapporto a tempo determinato/indeterminato, mentre invece la data di trasformazione a tempo indeterminato rileverà solo qualora l’incentivo non sia stato richiesto per il medesimo rapporto a termine interessato dalla trasformazione);
- sebbene lo sgravio contributivo di cui alla legge 92/2012 sia stato già oggetto in passato di apposite istruzioni anche in merito ai premi dovuti a INAIL, in merito ai profili assicurativi legati all’applicazione della nuova norma in questione l’INPS ha rinviato alle comunicazioni di competenza dell’INAIL, ad oggi non ancora emanate.
Ci preme sottolineare che la misura, sempreché si generi la condizione richiesta di un incremento occupazionale netto, È PRATICABILE DA QUALSIASI DATORE DI LAVORO, ANCHE NON IMPRENDITORE, IVI COMPRESI I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO O LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI COME CONFCOOPERATIVE.
In ALLEGATO il Messaggio INPS n. 3809/2021