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SGRAVI INPS SETTORE TURISMO, COMMERCIO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

Ampliamento codici Ateco e invio domande

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: commercio,   Inps,   turismo,   settore culturale,   settore spettacolo

l’INPS comunica, con la circolare n. 169 dell’11 novembre 202,  il rilascio del modulo “SOST.BIS_ES” che potrà essere trasmesso

ENTRO l’11 DICEMBRE 2021

dai soggetti interessati all’esonero contributivo previsto già diversi mesi fa dal provvedimento Sostegni-bis in favore dei datori di lavoro – non necessariamente imprenditori - dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Contestualmente, recependo la segnalazione fatta da Confcooperative,  l’INPS estende opportunamente la lista dei CODICI ATECO RICONDUCIBILI AL SETTORE CREATIVO, CULTUALE E DELLO SPETTACOLO PER I QUALI È APPLICABILE IL BENEFICIO (nella precedente circolare non ne erano stati ricompresi alcuni, in particolare quelli riferibili alla classe 91 relativa alle attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali).

Segue la lista degli ulteriori codici ATECO da prendere in considerazione e condivisa con il Ministero Lavoro:

59.14

Attività di proiezione cinematografica

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.01.00

Attività di biblioteche e archivi

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

 

Nell’indicare l’ammontare dell’esonero in sede di domanda si dovrà tener conto che l’agevolazione per il datore di lavoro - intendendo con esso la singola matricola/posizione aziendale INPS - consiste, come noto, in un sgravio contributivo (premi INAIL da pagare) fruibile dal 26 maggio scorso ed entro il 2021 (ultimo mese di competenza novembre) da rapportare alla contribuzione datoriale correlata al doppio delle ore di integrazione salariale godute nel primo trimestre di quest’anno (gennaio, febbraio e marzo 2021), a prescindere dalla causale e, quindi, non necessariamente COVID.

Rispetto alla misura dell’esonero nella circolare vengono puntualmente richiamati i meccanismi di calcolo da seguire distinti, peraltro, in funzione di ammortizzatori anticipati dai datori di lavoro e poi posti a conguaglio piuttosto che pagati direttamente da INPS.

Tutto ciò, fermo restando che l’agevolazione sarà riconosciuta nel limite delle risorse stanziate (circa 771 milioni di euro), previa verifica da parte dell’Istituto della sufficiente capienza di risorse.

Nel sottolineare come si tratti di un beneficio sempre soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (sezione 3.1 del c.d. Temporary Framework), l’Istituto precisa la possibilità per i datori di lavoro che si vedessero calcolare un ammontare di esonero non coerente di proporre alla sede INPS territorialmente competente una richiesta di riesame dell’importo spettante entro 30 giorni dalla notifica dell’esito dell’elaborazione automatica dello sgravio spettante.

Infine, sebbene INPS non lo faccia perché lo ha già illustrato nella sua precedente circolare, ricordiamo che rimane come requisito inderogabile, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere gli ammortizzatori COVID previsti dal D.L. Sostegni, il rispetto fino a tutto il 2021 del divieto di licenziamenti economici come disciplinato dal decreto-legge 41/2021 e, quindi, fatte salve le specifiche esclusioni ivi previste, condizione da valutare sempre prendendo a riferimento la matricola aziendale INPS.

In ALLEGATO la Circolare INPS n. 169/2021

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