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LEGGE DI BILANCIO 2022

Le misure contro la violenza di genere e le pari opportunità

Categorie: Solidarietà SocialeArea Contabile, Societarie e Legale

Tags: pari opportunità,   legge di bilancio 2022,   violenza di genere

E’istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Sono incrementati per il 2022 i fondi per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinando in particolare:

-       di due milioni di euro per istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, per il loro funzionamento e per attività di monitoraggio e raccolta dati (fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

-       di 5 milioni di euro all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (fondo di cui art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

-       di due milioni di euro per interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

-       di 5 milioni di euro per centri antiviolenza e case rifugio (di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)

-       di 5 milioni di euro per progetti volti all’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

 

Stanziati 2 milioni di euro per l’istituzione (presso il Ministero dell’istruzione) del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado

Al Fondo (rubricato ai commi 671 e 672) possono accedere le associazioni e gli enti di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, tra cui  associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

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