La legge di stabilità 2016 (articolo unico comma 114) ha definito un importante principio relativo al trattamento fiscale dei soci di cooperative artigiane.
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 20/E del 18-5-2016, è tornata sull'argomento nel quadro di un rapido esame delle novità della Legge di stabilità.
Non si tratta di un intervento risolutivo, in quanto sappiamo che in questo momento i problemi maggiori sono posti dall'Inps, ma comunque importante perché pone un ulteriore tassello per la soluzione dell'annoso problema.
Riportiamo di seguito lo stralcio della circolare citata e il commento del Dipartimento politico sindacale confederale
Circolare Agenzia delle entrate n. 18/2016
3. QUALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE (COMMA 114)
Il comma 114 riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001 con la cooperativa stessa. La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro - all’atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio - "in forma autonoma" la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001. La norma fa generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste. Tuttavia, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.
Circolare Servizio politico sindacale confederale n. 8/2016
1. QUALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE (COMMA 114)
La Legge di Stabilità 2016 ascrive ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge 142/2001. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione opera solo ai fini fiscali, rimanendo fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Anche l’Amministrazione finanziaria, pertanto, ritiene di dover prendere esplicitamente posizione rispetto alla questione dell’inquadramento previdenziale dei soci artigiani che instaurano un rapporto in forma autonoma con la cooperativa, aderendo alla ricostruzione proposta da anni da Confcooperative. Trova dunque un ulteriore supporto interpretativo l’orientamento, ormai pacifico, secondo il quale è legittima e regolare l’iscrizione dei SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE nella gestione artigiani dell’INPS quando stabiliscono un rapporto di lavoro autonomo ai sensi della legge n.142/2001. Si resta in attesa di una posizione ultimativa del Ministero del Lavoro. Fatto salvo il chiarimento in materia previdenziale, sotto il profilo tributario, l’Agenzia delle Entrate ricorda che presupposto fondamentale per l’assimilazione tributaria ai redditi di lavoro dipendente richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro “in forma autonoma”, previsto nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001. Si precisa che nonostante la norma faccia un generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste, per ragioni logico sistematiche, il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR (compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca).