Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 15/2016 del 20-5-2016, con il quale risponde ad alcuni quesiti in tema di contratto a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. 81/2015.
In prima battuta viene richiesto un chiarimento riguardo gli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione di un ulteriore e successivo (ma con le stesse modalità del precedente) quando essi riguardino lavoratori impiegati in attività stagionali. Inoltre, si richiede anche un ulteriore chiarimento in merito al limite dei 36 mesi come durata massima di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
A questo primo quesito il Ministero replica riprendendo il rinvio che il d.lgs. 368/2001 fa al DPR n. 1525/1963: i lavoratori stagionali (di attività definite dal dpr del 1963) erano esclusi:
- dal regime degli intervalli tra un contratto e il successivo
- dal limite massimo dei 36 mesi
- dai limiti quantitativi posti dai contratti.
Le stesse esclusione erano applicabili alle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Poiché anche il Legislatore del 2015 non pone limiti di utilizzo per gli stessi 3 ambiti (intervalli, limite temporale e limite quantitativo, il Ministero ritiene che le stesse regole ante d.lgs. 81/2015 continuino ad applicarsi anche alla luce della nuova normativa. Il Ministero precisa anche, e questa è la vera “novità” visto che la parte precedente è contenuta esplicitamente nel decreto 81, che rientrano nelle citate esclusioni anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo.
Un secondo quesito riguardava la computabilità dei periodi a tempo determinato per stagionalità nel limite massimo dei 36 mesi.
La risposta del Ministero è positiva: eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
Questo significa che un lavoratore che ha svolto contratti a tempo determinato per stagionalità per 24 mesi e per altri motivi per 24 mesi non ha superato il limite di legge.
Come sempre ricordiamo che si tratta di opinioni del Ministero che potrebbero non trovare conferma nella giurisprudenza.
Un ulteriore quesito riguarda invece elementi caratterizzanti del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.