Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 19/2016 del 20-5-2016, in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81/2015.
In particolare l’istante chiede se, in forza della suddetta disposizione normativa, sia possibile contemplare nell’ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.
Benché l’art. 47 comma 4 preveda espressamente la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, proprio in questo termine non sembra poter ricadere la fattispecie del contratto di ricollocazione o dell’indennità oraria per la frequenza di percorsi di politiche attive per il lavoro mirate al ricollocamento.
Questo perché la norma prevede che tale deroga per l’apprendistato riguardi comunque lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione che abbiano fruito della NASpI; il contratto di ricollocazione o l’indennità oraria di cui sopra sono, invece, strumenti – tra l’altro non ancora operativi – che sono riconosciuti anche a soggetti non per forza percettori di NASpI.
Per questo motivo non è possibile estendere quanto previsto dall’art. 47 comma 4 d.lgs. n. 81/2015 anche ai soggetti disoccupati che siano beneficiari di queste misure alternative di ricerca di lavoro.