In maniera complementare all’introduzione del nuovo assegno unico universale per i figli a carico già in vigore, è stata approvata nei giorni scorsi la legge in 7 aprile 2022, n. 32
“Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” cd. FAMILY ACT con cui il Governo è delegato a adottare nei prossimi mesi decreti legislativi con
“disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile”.
Trattandosi di una legge delega piuttosto articolata che abbraccia uno spettro di tematiche molto variegate tra loro, seppur interdipendenti, trattiamo in questa sede i profili giuslavoristici di nostro specifico interesse(2) :
Ø Art. 3 – Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità
Ø Art. 4 – Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
Prima di entrare nel merito dei principi e criteri alla base delle due deleghe appena richiamate, segnaliamo che in termini generali:
§ da un lato (art. 7), il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi preveda l’espressione di pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti nonché la preventiva acquisizione di un’intesa in sede di Conferenza Unificata;
§ dall’altro (art. 8), sul fronte finanziario l’attuazione delle deleghe debba trovare copertura, quantomeno ad oggi, nelle risorse già stanziate dal Governo sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” o recuperate dall’eliminazione di altri istituti finora applicati a beneficio di figli e famiglie - assegni nuclei familiari/ANF, detrazioni fiscali figli a carico e bonus vari – risorse alle quali tuttavia già attinge anche il nuovo assegno unico universale per i figli a carico richiamato in premessa.
DELEGA DISCIPLINA CONGEDI PARENTALI, DI PATERNITA’ E DI MATERNITA’ (art. 3)
Entro i prossimi 24 mesi il Governo potrà intervenire con uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione di questa materia.
Fatte salve le disposizioni già vigenti per la tutela di genitori con figli disabili, ed anzi, sempre tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare (principio generale ex art. 1, comma 2, lett. e), la delega in questione si caratterizza soprattutto per:
a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio non superiore a 14 anni;
b) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro leader (firmati cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) applicati al settore, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari mono-genitoriali;
c) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
d) prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, sempreché rientranti nei livelli essenziali di assistenza ed eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
e) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Specificatamente in materia di congedi di paternità e maternità:
a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente (oggi di 10 giorni), compatibilmente con le risorse a disposizione;
b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria (oggi 80%) per il congedo di maternità;
c) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
d) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
e) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei CCNL leader;
f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;
g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
DELEGA PER INCENTIVARE LAVORO FEMMINILE, CONDIVISIONE DELLA CURA E ARMONIZZAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO (art. 4)
Entro i prossimi 24 mesi il Governo potrà intervenire con uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
In particolare, la delega in questione si caratterizza soprattutto per:
a) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
b) prevedere incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL leader che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;
c) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
d) prevedere forme di agevolazione, anche contributiva, in favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;
e) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;
f) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
g) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
h) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
i) promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
(1) All’art. 2, nell’ambito della delega per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli, segnaliamo anche la lettera i) del comma 2 in merito a specifici benefici fiscali aggiuntivi per forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale con oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.