Su specifica istanza del Ministero del lavoro, del Ministero della salute e del MISE, tutte le Organizzazioni firmatarie dell’Accordo hanno acconsentito alla richiesta di convalidare le regole di prevenzione dei contagi da Covid nei luoghi di lavoro previste dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Pertanto, il Protocollo mantiene una sua efficacia pattizia nei luoghi di lavoro, fermo restando che:
la normativa oggi in vigore non prevede impianto sanzionatorio in caso di scelte differenti;
mantenere i DPI all’interno dei luoghi di lavoro previene da eventuali contestazioni del lavoratore contagiato che, come noto, può invocare l’infortunio;
le imprese che hanno un Protocollo aziendale possono modificarlo recependo gli aggiornamenti normativi intervenuti e, contestualmente, operare scelte comportamentali interne in ragione della loro attività e delle loro esigenze.
Entro fine giugno si procederà ad una ulteriore valutazione sulla necessità o meno di mantenere ancora in vita le procedure previste, quale riferimento per garantire idonee soluzioni di contrasto al virus in azienda.
Contestualmente il Ministero della salute si è impegnato a procedere ad un aggiornamento del Protocollo, a questo punto valutato assolutamente necessario.
Vale la pena ricordare che la proroga in commento trae fondamento da quanto previsto dall’articolo 29-bis della legge n. 40/2020 tuttora in vigore e che recita:
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 convertito in legge n. 40/2020 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) Vigente al: 5-5-2022 … omissis … CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI Art. 29-bis. (( (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). )) ((1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale)).
Si ricorda che con l’ordinanza del 28 aprile 2022 il Ministero della salute ha fornito alcune indicazioni sui comportamenti da seguire nei luoghi di lavoro:
- la raccomandazione dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
- l’obbligo di indossare mascherine (FFP2) per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 44, DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017).
In ALLEGATO:
- Verbale 4 maggio 2022 dell’incontro stilato dallo stesso Ministero e Accodo 6 aprile 2021