A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, di seguito si propone la disamina di alcune novità contenute nel decreto e relative all’ambito giuslavoristico.
Art. 31-33
la concessione di una INDENNITA’ UNA TANTUM pari a 200 euro in favore di LAVORATORI e pensionati e ulteriori categorie di soggetti (es. beneficiari RdC, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola) che rientrano in determinati limiti di reddito, con meccanismi di erogazione diversi. L’erogazione dell’indennità coinvolge sia i datori di lavoro per i loro dipendenti (in qualità di sostituti di imposta), sia l’INPS con riferimento a pensionati e altre tipologie di beneficiari, nonché le Casse previdenziali private in relazione a professionisti e autonomi, per i quali sarà un prossimo decreto a fissare entità di tale somma (normato per ora solo stanziamento totale di 500 milioni).
Art. 22
Il rafforzamento del CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – già disciplinato in passato e in vigore fino a tutto il 2022 – prevedendone in particolare un incremento, a determinate condizioni, del beneficio fiscale fruibile da micro, piccole e medie imprese (nulla cambia invece per le grandi imprese).
INDENNITA’ UNA TANTUM
Art. 31 – LAVORATORI DIPENDENTI
A vantaggio di quei soggetti con retribuzioni medio-basse fino a circa 35 mila euro/anno che da inizio anno ad aprile abbiamo beneficiato per almeno una mensilità dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali previsto dall’ultima legge di bilancio sulla quota dei contributi previdenziali a carico di ciascun lavoratore, verrà EROGATA TRAMITE I RISPETTIVI DATORI DI LAVORO CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI LUGLIO una SOMMA UNA TANTUMA DI 200 €.
Tale indennità, esente fiscalmente e che non rileva come imponibile ai fini previdenziali, sarà erogata in automatico - previa dichiarazione di non goderne già in base al successivo articolo 32 (si veda qui di seguito) - e ovviamente una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro in capo ad un singolo soggetto.
Aspetto rilevante per le imprese, i datori di lavoro si vedranno rimborsare le somme erogate a titolo di una tantum sotto forma di compensazione del credito maturato attraverso le denunce contributive (Uniemens) seguendo le indicazioni che saranno fornite da INPS.
Art. 32 – PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI
Premesso che per i pensionati fino a 35 mila euro sarà INPS a versare sempre con la mensilità di luglio in automatico l’una tantum di 200 €, sottolineiamo come lo stesso Istituto provvederà ad erogare tale importo anche nei confronti di:
- lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, a fronte di specifica domanda presentata ai patronati;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e con un reddito massimo nel 2021 di 35 mila euro, su loro specifica domanda;
- soggetti già beneficiari nel 2021 di specifiche indennità COVID-19, come previste dal D.L. 41/2021 (art. 10, commi 1-9) e dal D.L. 73/2021 (art. 42) – vi rientrano lavoratori stagionali, in somministrazione, intermittenti, del turismo, dello spettacolo, tutti come noto con specifici requisiti (erogazione automatica);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate generando un reddito non superiore a 35 mila euro (previa specifica domanda);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo con, nel 2021, almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito inferiore a 35 mila euro (sempre su domanda);
- lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. – privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – che risultino già iscritti alla Gestione separata INPS e con almeno un contributo mensile accreditato nel 2021 (a domanda);
- incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS con un reddito derivante da tale attività inferiore a 5 mila euro (a domanda);
- beneficiari di NASpI o DIS-COLL nel mese di giugno 2022 o di indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- beneficiari di Reddito di Cittadinanza nel mese di luglio (in automatico), sempreché nel nucleo familiare non sia presente un soggetto cui spetti la stessa una tantum in qualità di lavoratore dipendente o perché rientrante in una delle platee di beneficiari appena viste sopra.
Tranne che nel caso dei lavoratori domestici e dei percettori del Reddito di Cittadinanza (e ovviamente dei pensionati), le indennità in questione saranno erogate da INPS solo una volta che i datori dei lavoratori dipendenti avranno proceduto a richiedere in Uniemens la compensazione del loro credito – ciò al fine di evitare un’eventuale cumulabilità dell’una tantum in capo al singolo soggetto.
Art. 33 – LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Presso il Ministero del Lavoro è istituito un Fondo ad hoc con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro per il 2022 a copertura del riconoscimento dell’indennità una tantum – non ancora definita nel suo ammontare – in favore di autonomi e professionisti iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS nonché alle Casse previdenziali private.
Fatto salvo che anche in questo caso l’indennità è percepibile una sola volta da singolo soggetto, in considerazione di un divieto di cumulabilità con la somma riconosciuta ai sensi dei precedenti articoli 31 e 32, sarà un prossimo decreto attuativo (Lavoro-MEF) a specificare criteri e modalità per la concessione di questo beneficio, compreso sia il limite di reddito complessivo (anno 2021) sopra il quale l’agevolazione non spetterà sia l’ammontare di risorse che verrà destinato alle Casse previdenziali relativamente ai loro iscritti.
RAFFORZAMENTO CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (art. 22)
Con l’entrata in vigore del provvedimento si procedere ad incrementare questa agevolazione – praticabile come noto ad oggi in relazione a spese effettuate fino a fine 2022 – per le micro e piccole imprese (dal 50% al 70%) e per le medie imprese (dal 40% al 50%), sempreché – ulteriore novità – la formazione svolta dal personale su tematiche relative alle tecnologie 4.0 venga erogata da soggetti aventi determinati requisiti e che i risultati in termini di competenze acquisite o consolidate siano certificati - sarà un prossimo decreto attuativo del MISE a stabilire queste ultime due condizionalità.
Altrimenti, l’agevolazione per tali realtà sarà riconosciuta in misura pari rispettivamente al 40 e al 35 per cento, valori come si può notare inferiori rispetto a quelli validi precedentemente.
Non si registrano altre modifiche alla disciplina già vigente, per cui il limite massimo per singola impresa resta fissato in 300 mila euro per le micro e piccole imprese e in 250 mila euro per le medie.
Rimane altresì invariata l’entità del credito di imposta per le grandi imprese pari al 30% entro un limite di 250 mila euro.
Ulteriori novità degne di attenzione riguardano:
- art. 28: l’introduzione dei c.d. PATTI TERRITORIALI DELL’ALTA FORMAZIONE DELLE IMPRESE, strumento finanziato con specifiche risorse e attivabile dalle università con determinati requisiti nei confronti di imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici e privati, fondamentalmente al fine di soddisfare i nuovi fabbisogni di profili innovativi e altamente specializzati espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali;
- art. 34: la contrattualizzazione presso ANPAL Servizi, dal 1° giugno p.v. per 2 mesi (prorogabili per ulteriori 3 mesi), dei NAVIGATOR rimasti privi di impiego alla fine del mese di aprile e che verranno, comunque, destinati alle attività di assistenza tecnica presso i centri per l’impiego, anche con riferimento al nuovo programma sulle politiche attive GOL.
In ALLEGATO il Decreto-Legge n. 50/2022