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APPROFONDIMENTI SUL DLGS 104/2022

Nuovi obblighi di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e relativa tutela

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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Dopo la precedente circolare con la quale è stata fornita una prima informazione sul Dlgs n. 104 del 27-7-2022, si torna sull’argomento per alcuni approfondimenti.

Si ricorda che il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29-7-2022 e attua la Direttiva UE 2019/1152 sull’obbligo di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e alla relativa tutela. 

Si deve tenere presente che il decreto in esame opera su tre livelli:

1.    l’estensione delle informazioni da fornire ai lavoratori,

2.    l’ampliamento di alcuni ulteriori diritti,

3.    l’introduzione di alcune tutele a protezione dell’esercizio dei diritti (informativi e non) contenuti nel provvedimento. 

Il decreto entra in vigore il 13-8-2022, decorso il periodo ordinario di 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Da questa data le norme (non solo gli obblighi di informazione ma anche i “nuovi” diritti e le relative tutele) si applicano ai nuovi contratti di lavoro instaurati.

L’articolo 16, comma 1, precisa che le nuove disposizioni si applicano (anche) a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data dell’1-8-2022.

Purtroppo il comma in esame crea un problema applicativo  in relazione ai lavoratori assunti dal 2 al 12-8 per i quali, se ci si attiene ad una interpretazione letterale, le norme del provvedimento in esame non sarebbero applicabili. È una lacuna che dovrà essere colmata in fretta quanto meno con un chiarimento ministeriale. 

In relazione agli obblighi informativi di cui agli articoli 1, 1bis e 2 del Dlgs 152/1997 la decorrenza è immediata per i lavoratori assunti dal 13-8-2022 salvo possibilità di integrazione entro sette giorni e, per alcune informazioni, entro un mese.

Diversamente i lavoratori già assunti alla data dell’1-8-2022 potranno richiedere le stesse informazioni al datore di lavoro/committente che dovrà fornirle entro 60 giorni. 

La categoria dei soci lavoratori di cooperativa non è esplicitamente richiamata dal decreto 104. Si vedrà che l’applicabilità al socio lavoratore dipenderà dalla  tipologia contrattuale adottata per la costituzione del rapporto di lavoro. 

Il testo si compone essenzialmente di quattro Capi e in ALLEGATO riportiamo un sommario con gli approfondimanti.

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