Di seguito l’analisi, redatta dal Servizio Sindacale Giuslavoristico, sulle novità di carattere giuslavoristico contenute dal DL “Aiuti-Bis”.
Le novità, già in vigore, sono tutte finalizzate, in particolare, ad arginare seppur solo parzialmente gli effetti negativi della dinamica inflattiva in atto per lavoratori e pensionati:
1. Art. 12 - Limitatamente all’anno 2022 INCREMENTO fino 600 € del valore dei c.d. FRINGE BENEFIT, vale a dire di quei beni o servizi di welfare aziendale che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, prevedendo contestualmente che nell’ambito dello stesso ammontare possano rientrarvi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (come noto la somma dei fringe benefit detassabili è pari in via ordinaria a 258,23 euro sebbene per il 2020 e per il 2021 sia stata raddoppiata dal legislatore per un valore di 516,46 €).
2. Art. 20 - Limitatamente al secondo semestre 2022 INNALZAMENTO per un ulteriore 1,2% dell’ESONERO dello 0,8% già previsto per quest’anno dalla legge di bilancio 2022 all’art. 1, comma 121, in favore di lavoratori DIPENDENTI CON RETRIBUZIONI MEDIO-BASSE fino a 35 mila euro relativamente alla quota contributiva a loro carico, con un totale di sgravio complessivo applicabile quindi dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, tredicesima inclusa, per tali soggetti pari al 2%. In attesa di presumibili nuove istruzioni applicative da parte dell’INPS operando di fatto la norma un semplice innalzamento dell’entità dell’esonero, riteniamo che, sul fronte attuativo, dovrebbe comunque rimanere valido l’impianto già definito dall’Istituto con la circolare n. 43/2022.
3. Art. 21 – Sul fronte della RIVALUTAZIONE delle PENSIONI, si prevede:
a. da un lato, l’anticipo a novembre 2022 del pagamento del conguaglio pensionistico che diversamente, secondo la normativa in vigore, sarebbe stato pagato a gennaio 2023. Il conguaglio relativo all’anno 2022 è parametrato al tasso di inflazione consuntivata (indice FOI) per l’anno precedente 2021, di poco superiore (per uno 0,2%) al valore a suo tempo stimato in base al quale sono state calcolate e pagate le prestazioni dall’inizio di quest’anno;
b. dall’altro, solo per importi mensili fino a 2.692 € la fissazione di un aumento inflattivo pari al 2% per le prossime mensilità di ottobre, novembre, dicembre e per la tredicesima, quale forma di anticipazione della perequazione inflattiva che dovrebbe operare dal 2023 relativamente all’anno 2022.
4. Art. 22 – Si prevede l’ESTESIONE del riconoscimento dell’INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 € di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. Aiuti n. 50/2022 in favore di una serie di soggetti fino ad ora esclusi:
§ lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio e che alla data del 18 maggio u.s. (entrata in vigore del D.L. 50/2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022 per soggetti con retribuzioni medio basse fino a 35 mila euro annui in quanto già coperti integralmente e figurativamente dall’INPS come nel caso di persone in cassa integrazione o donne in maternità (come noto, e come abbiamo avuto ampiamente modo di specificare in nostri precedenti commenti, ai fini dell’erogazione dell’una tantum il requisito imprescindibile era unicamente fino ad oggi avere diritto a tale esonero contributivo) – in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’INPS, la norma precisa che saranno i datori di lavoro ad anticipare in questo caso l’indennità in via automatica nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del soggetto in questione di non aver già beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di una integrale copertura figurativa da parte dell’INPS in materia contributiva fino al 18 maggio 2022;
§ lavoratori andati in pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (in luogo del 30 giugno 2022). Dalla relazione tecnica si evince che tale cambiamento determina l’erogazione dell’indennità a circa 50.000 pensionati;
§ dottorandi e assegnisti di ricerca, purché in presenza di contratti attivi alla data del 18 maggio u.s. e iscritti alla Gestione separata INPS – l’erogazione avverrà previa presentazione di una specifica domanda;
§ collaboratori sportivi, purché beneficiari di almeno una delle indennità COVID-19 previste dai diversi provvedimenti succedutisi durante la crisi emergenziale – in questo caso l’una tantum sarà erogata in automatico da Sport e Salute S.p.A..
Contestualmente rileviamo che, in merito all’indennità una tantum, con l’art. 23 si eleva a 600 milioni, aggiungendo quindi ulteriori 100 milioni, la dotazione di risorse per l’erogazione della medesima forma di aiuto in favore di autonomi e professionisti iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS nonché alle Casse previdenziali private.
Tuttavia, ricordiamo che in questo caso non è stato ancora pubblicato il relativo decreto attuativo previsto dall’art. 33 del D.L. n. 50/2022 ai fini della presentazione delle istanze, che - da quanto ci risulta - fisserebbe anch’esso in 200 euro l’entità dell’indennità, come confermato peraltro dalla relazione tecnica del provvedimento in oggetto che dispone come detto come detto un innalzamento della relativa copertura finanziaria.
In ALLEGATO il DL