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LAVORO AGILE: PROROGA PER TUTTO 2022

Disciplina emergenziale semplificata, tutele per soggetti fragili, regime per genitori di under 14

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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In relazione alla conversione del D.L. 115/2022, c.d. “Aiuti-bis”, si segnalano alcune novità in materia di lavoro agile riassumibili nel ripristino con validità fino a tutto l’anno 2022, di alcune disposizioni introdotte durante la fase della pandemia e non più in vigore.

Ø  Art. 25-bis: da un lato, per tutti i datori di lavoro privati e indistintamente per tutti i lavoratori, viene reintrodotta la possibilità di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017 (artt.18-23), pur sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Ø  Art. 23-bis: dall’altro, sono prorogate sia la regola per cui i soggetti fragili svolgono di norma l’attività lavorativa in modalità agile sia la norma per cui, compatibilmente con le loro prestazioni, tale possibilità è data anche ai genitori di figli under 14. Fattispecie esclusa nell’ipotesi in cui l’altro genitore non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

*        PROROGA DISCIPLINA EMERGENZIALE SEMPLIFICATA (ART. 25-BIS)

Si reintroduce la disciplina emergenziale scaduta il 31 agosto u.s. in base alla quale c’è la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge di riferimento, ma pur sempre nel rispetto dei principi in essa contenuti.

Proprio prima della fine del mese di agosto, era stato segnalato come tale disciplina non essendo stata più prorogata sarebbe venuta meno dal mese di settembre e come ciò avrebbe potuto richiedere a livello operativo alcuni opportuni e tempestivi accorgimenti da parte dei datori di lavoro che hanno o intendono avere lavoratori in modalità agile.

Ora invece, seppur solo fino a fine anno, continua ad applicarsi la disciplina applicabile durante la pandemia (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020), che appunto legittima l’utilizzo dello smart working anche se non è stato sottoscritto l’accordo individuale con il singolo lavoratore interessato.

Rispetto alle modalità di comunicazione – come chiarito dal Ministero del Lavoro con un comunicato apparso sul suo sito oggi  – potranno essere utilizzate quelle in vigore durante l’emergenza pandemica laddove riferibili a periodi di lavoro agile che avranno termine il 31 dicembre p.v..

Per periodi di smart working che superino il termine del 31 dicembre 2022 o nel caso di sottoscrizione di accordi individuali i datori di lavoro devono utilizzare la procedura ordinaria che, tuttavia, ricordiamo è stata da ultimo semplificata riformulando l’art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017 e mettendo sostanzialmente a regime con il DM Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022proprio quella in uso durante lo stato di emergenza.

*        PROROGA REGIME PER SOGGETTI FRAGILI E GENITORI DI UNDER 14 (ART. 23-BIS)

Si estende fino a fine anno la previsione (art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020) scaduta alla fine del mese di giugno per effetto della precedente proroga secondo cui i soggetti fragili svolgono di norma, la loro prestazione in modalità agile, rendendosi praticabile lo strumento dello smart working anche attraverso l’eventuale attribuzione di una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure attraverso il coinvolgimento del lavoratore in attività formative anche da remoto.

Ricordiamo che per fragili si intendono quei soggetti cui è stata riconosciuta una disabilità grave o siano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Inoltre, si estende fino a fine anno la previsione (art. 90, commi 1-2, del D.L. n. 34/2020) scaduta alla fine del mese di luglio per effetto della precedente proroga, secondo cui ai genitori di figli under 14 è riconosciuto il diritto al lavoro agile, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e ad eccezione dell’ipotesi in cui l’altro genitore in famiglia non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione o di cessazione dell’attività lavorativa.

Le disposizioni qui esaminate vanno tenute distinte dall’art. 18 della legge n. 81/2017, come riformulato da ultimo attraverso il decreto legislativo n. 105/2022, relativamente all’insieme dei soggetti (lavoratori con figli under 12 o di figli disabili a prescindere dall’età, lavoratori con handicap grave, lavoratori c.d. caregivers) verso cui i datori di lavoro devono riconoscere una priorità in termini di richiesta quando stipulano accordi per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

 

In ALLEGATO il Testo coordinato D.L. n. 115/2022 convertito con legge n. 142/2022

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