L’INPS ha pubblicato la circolare n. 95 del 7 giugno 2016 fornendo chiarimenti operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalle fasce di reperibilità in caso di malattia per i lavoratori del settore privato.
L’esenzione dalla reperibilità in caso di malattia era stata oggetto di alcuni interventi normativi recenti, tra cui l’art. 25 del d.lgs. 151/2015 e il decreto interministeriale 11 gennaio 2016, che ha stabilito le circostanze causali che danno diritto all’esenzione.
Ricordiamo che le fasce di reperibilità per il settore privato sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Sono dunque esenti da questi orari di reperibilità:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
Tali situazioni però non erano mai state dettagliate ai fini operativi, causando diverse interpretazioni presso i medici curanti estensori della certificazione di malattia; pertanto la circolare Inps del 7 giugno interviene con questo preciso scopo chiarificatore.
La circolare fornisce delle dettagliate linee guida indirizzate ai medici, dove vengono elencate precisamente le patologie rientranti nei casi di esclusione dalla reperibilità; resta inteso che l’esenzione dalle fasce di cui sopra non esclude però la possibilità, da parte dell’Inps, di fare comunque i normali controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica riportata dal medico curante.
Tali specificazioni, che si sono rese necessarie proprio al fine di eliminare possibili interpretazioni soggettive di alcune situazioni mediche dei lavoratori dipendenti, coinvolgono anche i datori di lavoro che, alla luce di quanto appena riportato, non potranno richiedere visite mediche di controllo domiciliare relativamente agli attestati telematici che riportano valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
In questi casi non sarà comunque possibile per il datore di lavoro segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili situazioni per le quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica.