Come ogni anno, sul sito www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-MEF) che definisce per il prossimo anno i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali (i valori sono riferiti al 2021 e il tasso si considera elevato se supera del 25% il valore medio registrato tra tutti i settori e tra tutte le professioni).
Il provvedimento va letto alla luce della riduzione contributiva prevista dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 8-11) nella misura del 50% per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi effettuate in tali settori e professioni.
Lo sgravio spetta, previo inoltro di apposita comunicazione a INPS, per un periodo di 18 mesi in caso di rapporto a tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di tempo determinato (elevati a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato).
Tuttavia, fatti salvi eventuali interventi futuri del legislatore, la riduzione per il 2023 sarà inferiore a quella applicabile nel biennio 2021-2022 considerato che per questi due anni lo sgravio contributivo è stato eccezionalmente innalzato fino al 100% nel limite di 6.000 euro annui per effetto della legge di bilancio 2021.
Per una disamina puntuale dei settori (ATECO) e delle professioni (CP2011) cui sono dedicati i benefici – uguali a quelli dell’anno passato – rimandiamo alle tabelle contenute nel decreto evidenziando, tra i primi, la presenza:
Ø dell’agricoltura
Ø delle costruzioni
Ø del trasporto/magazzinaggio
Ø dei servizi generali della PA
Nell’ambito delle professioni, sempre a titolo d’esempio, le professioni non qualificate
Ø nell’agricoltura
Ø nella manutenzione del verde
Ø nella pesca
Ø nel commercio
Ø nei servizi
In ALLEGATO il testo del Decreto Interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022