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Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in vigore dal 30 dicembre 2022.

Categorie: Area Contabile, Societarie e Legale

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È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 30 dicembre 2022, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Di seguito riportiamo le disposizioni di carattere generale e di maggiore interesse, in attesa della conversione in legge del provvedimento. 

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’Interno – art 2

[Comma 7 e 8]. Misure di assistenza nei confronti di minori non accompagnati provenienti

dall’Ucraina.

Le disposizioni in commento consentono, anche il 2023, al Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure per l’assistenza nei confronti dei minori provenienti dall’Ucraina, di utilizzare le risorse stanziate (inizialmente solo per il 2022) dall’articolo 13-bis, D.L. 21/2022, al fine di corrispondere un contributo fino al massimo di 100 € al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i Comuni che accolgono direttamente o sostengono spese per l’affidamento familiare di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, tenuto conto del conflitto bellico in atto1.

 

Proroga di termini in materia economica e finanziaria – art. 3

[Comma 1]. Proroga presentazione della dichiarazione IMU per il 2021

L’articolo proroga,tra gli altri, (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al periodo d’imposta 2021, anche da parte degli enti non commerciali, in deroga agli ordinari termini previsti dalla legislazione vigente in materia di presentazione della dichiarazione IMU stessa.

[Comma 2]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

La disposizione, estende anche all’anno 2023, l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).

[Comma 3]. Proroga obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria. Anche per l’anno 2023, si consente agli operatori sanitari sopra citati, di continuare a gestire i flussi di informazioni verso il Sistema tessera sanitaria, con le stesse modalità utilizzate fino ad oggi, differendo i necessari interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.

[Comma 5]. Gare per l’affidamento dei servizi di mensa

La disposizione interviene sulla disciplina prevista dall’articolo 26-bis, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa3.

[Comma 7]. Proroga operatività della Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori.

La norma proroga fino al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022), la durata della Commissione tecnica FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 501, L. n. 145/2018) deputata, tra gli altri, ad esaminare le domande per l’accesso al Fondo4.

[Comma 8]. Disposizioni materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo

delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La disposizione estende, anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per tutti i soggetti che non adottano i principi

contabili internazionali (precedentemente la sospensione era prevista al solo esercizio 2020, 2021 e 2022, al ricorrere di determinate condizioni). La proposta è stata avanzata a suo tempo dall’Alleanza delle Cooperative Italiane. Pertanto, con la disposizione in esame si estende la facoltà di sospendere il costo delle predette immobilizzazioni per tutti i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, (oltre che agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022) a quello in corso al 31 dicembre 2023.

[Comma 9]. Riduzione capitale delle società in perdita

La disposizione – a suo tempo proposta dall’Alleanza delle Cooperative – interviene sulla disciplina della c.d. sterilizzazione degli obblighi civilistici derivanti dalle perdite, prevista originariamente dall’articolo 6, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) che, come noto, ha previsto la disapplicazione di alcuni obblighi imposti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale) e, per le società cooperative, dell’obbligo di scioglimento per perdite di capitale sociale, ex articolo 2545-duodecies c.c., emerse originariamente nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Il regime è stato poi esteso anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021. Per effetto della disposizione in esame, il beneficio di cui all’articolo 6 sopra citato, è ora esteso anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

[Comma 2]. Proroga termine per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia previsti nel PNRR

Prorogato di due mesi (dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023) il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi che rientrano nel PNRR, di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione (ex articolo 1, comma 59, della L. n. 160/2019) di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti nella Missione 4- Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.1. “Piano per sili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’UE-Next Generation EU. La norma, pertanto, concede agli enti locali altri due mesi per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR.

[Commi 5 e 6]. Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili. 

Prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici e al 31 dicembre 2024 quello per l’adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, alla normativa antincendio. Viene soppresso, inoltre, il termine del 31 dicembre 2021 (ormai spirato) per l’adozione del DM del Ministero dell’Interno, diretto a definire le misure di gestione di mitigazione del rischio nelle more di adeguamento complessivo degli edifici e locali adibiti ad asili nido.

[Comma 8]. Proroga del termine per il conferimento d’incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.

La disposizione estende anche per l’anno scolastico 2023-2024 (come già previsto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) la procedura di cui all’articolo 2- ter, D.L. n. 22/2022, diretta ad ovviare alla temporanea difficoltà di reperire personale abilitato nelle scuole dell’infanzia paritarie, in attesa di una soluzione definitiva.

 

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche – art. 9

sociali

[Comma 4]. Contributo del 5 per mille per le ONLUS a seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS-Registro unico nazionale del Terzo settore

Il comma 4 della disposizione in commento, proroga anche per il 2023 la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS (articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021). In particolare, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari della provvidenza (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal terzo (prima secondo) anno successivo a di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Pertanto, con la norma in commento si prevede che anche per il 2023, come già previsto per il 2022, il contributo del 5 per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte al 22 novembre 2021, con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato e fino al 31 dicembre 2023.


Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – art. 10

[Comma 1]. Differimento divieto di circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico

La norma modifica l’articolo 4, comma 3-bis, D.L. n. 121/2021, contenente il divieto, in tutto il territorio nazionale, di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale alimentati a

benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per effetto della norma in commento, il termine del 1° gennaio 2023 viene soppresso. Conseguentemente, sia per i veicoli a motore Euro 2 che per quelli Euro 3 sopra citati, il divieto in esame decorre dal 1° gennaio 2024.

[Comma 6]. Trasporti eccezionali

La disposizione modifica l’articolo 7-bis, comma 2, D.L. n. 146/2021 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità) che sospendeva, fino al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle disposizioni contenute nel DM del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 28 luglio 2022, n. 242, di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.13 Per effetto della novella in commento, si differisce il termine di sospensione dell’efficacia delle disposizioni contenute nel DM n. 242 sopra citato, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, tenuto conto delle difficoltà evidenziate dagli operatori del settore nell’attuazione delle misure disposte dalle linee guida sopra citate.

[Comma 7]. Attività di formazione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

Rinviata, dal 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023 la data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 206/2016, (di cui all’articolo 9, comma 2, D.L. n. 244/2016), che disciplina l’individuazione dei soggetti abilitati alla tenuta di corsi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.


Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - art. 12 [comma 3] Proroga “bonus colonnine di ricarica”

Il contributo pari all’80% per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, le cosiddette “colonnine di ricarica”, è esteso anche al 2023 e 2024, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente

 

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – art. 13

[Commi 2 e 3]. Proroga misure imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino-Fondo Legge n. 394/81. Le disposizioni in esame estendono dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’operatività delle misure del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/81 (convertito con L. n. 394/81), per le imprese esportatrici al fine di contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, tenuto conto dell’estensione fino al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022-2022/C 426/01), previste dall’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall’articolo 29, D.L. n. 50/200 (Decreto Aiuti).


Proroga di termini in materia di sport – art. 16

[Comma 1]. Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo. La disposizione differisce ulteriormente il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ex D.lgs. n. 36/2021. Si prevede, infatti, che tali disposizioni troveranno applicazione a decorrere al 1° luglio 2023

(precedente termine 1° gennaio 2023). Conseguentemente, anche la decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme risulta differita al 1° luglio 2023. 

[Comma 4]. Concessione degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

La norma proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni (in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2022), alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per gli impianti ubicati su terreni demaniali o comunali

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