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AMMORTIZZATORI SOCIALI ANNO 2023

Sintesi Inps sulle principali disposizioni

Categorie: Area Contabile, Societarie e Legale

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Con la Circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, l’Inps  ricapitola le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali introdotte di recente per effetto della Legge di Bilancio 2023 e del Decreto Milleproroghe 2023 (D.L.  n. 198/2022 tuttora in fase di conversione) e applicabili per quest’anno.

In realtà, si tratta di alcune poche integrazioni, per gran parte proroghe di norme già valide in passato, che non alterano il quadro normativo complessivo delineato con la riforma entrata in vigore nel 2022.

Ovviamente l’INPS si preoccupa anche di richiamare quelle disposizioni già in essere atte a tutelare determinate fattispecie e che, seppur transitorie, continuano a trovare applicazione anche per quest’anno, evidenziando dall’altra parte quelle che vengono meno e che sono servite a garantire l’accesso ai trattamenti in deroga nei limiti di durata generali in determinati casi legati alle emergenze della crisi ucraina.

In chiusura di circolare, sebbene il tema non riguardi specificatamente la materia degli ammortizzatori sociali, l’Istituto richiama la novità contenuta nell’ultima legge di bilancio relativa all’innalzamento per un mese dal 30 all’80 per cento (della retribuzione) dell’indennità di congedo parentale rinviando, però, per l’illustrazione di questa misura a una specifica successiva circolare.

Ciò detto, rimandiamo al nostro commento della Legge di Bilancio 2023 per le misure in materia di ammortizzatori sociali in essa contenute e che si sostanziano di fatto nella proroga dei trattamenti di CIGS in deroga ai limiti generali di durata a beneficio dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa o di imprese che abbiano cessato l’attività produttiva.

Rispetto al Milleproroghe 2023 invece, l’art. 9, comma 3 del D.L. n. 198/2022 proroga al 30 giugno, in luogo del precedente termine fissato alla fine del 2022, la data entro cui i FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI e TERRITORIALI sono tenuti a adeguarsi alle nuove regole introdotte nel 2022 con la riforma degli ammortizzatori sociali, attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo collettivo tra le parti sociali istitutive.

Come noto si tratta di un adeguamento legato a ricomprendere nella loro platea i datori di lavoro operanti nei rispettivi settori a prescindere dalla dimensione dell’organico e alla necessità di dover garantire un’integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie, in misura pari alla durata delle prestazioni previste rispettivamente per CIGO e CIGS, a seconda della soglia dimensionale e della causale invocata.

Proprio per questo motivo, come già ricordato da INPS alcuni mesi fa, tali fondi potranno valutare un’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento a carico delle imprese e dei lavoratori.

Nella sua circolare l’INPS ribadisce che i datori di lavoro che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito nei singoli decreti istitutivi dei fondi di solidarietà rimangono soggetti alla disciplina del FIS e ai relativi obblighi contributivi nelle more della conclusione del loro iter di adeguamento adeguamento, dovendosi per questo considerare  e attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto interministeriale di adeguamento e recepimento dell’accordo raggiunto tra le parti.

Si ricorda che il sistema cooperativo prevede due soli fondi di solidarietà bilaterali - servizi ambientali e credito cooperativo - mentre le imprese cooperative degli altri settori non coperte da CIGO confluiscono da tempo nel FIS.

Si segnala inoltre che a fine 2022 (27 dicembre u.s.) è stato sottoscritto per il settore dei servizi ambientali l’accordo di adeguamento in questione che, per produrre pienamente i suoi effetti, andrà recepito con specifico decreto

In ALLEGATO la Circolare INPS n. 4/2023

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