È stata pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, N. 198 (cd Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (in Allegato), nel quale vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza.
Di seguito le disposizioni di maggiore interesse per la cooperazione sociale e sportiva
- Art. 2 comma 7 e 8] Misure di assistenza nei confronti di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.
E’ consentito, anche per tutto il 2023, al Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure per l’assistenza nei confronti dei minori provenienti dall’Ucraina, di utilizzare le risorse stanziate (inizialmente solo per il 2022) dall’articolo 13-bis, D.L. 21/2022, al fine di corrispondere un contributo fino al massimo di 100 € al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i Comuni che accolgono direttamente o sostengono spese per l’affidamento familiare di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, tenuto conto del conflitto bellico in atto
Tale contributo si inserisce nell’ambito delle misure adottate ai fini dell’assistenza dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, introdotte con decreti-legge e ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (prorogata, dalla Legge di bilancio 2023, n. 197/2022, fino al 3 marzo 2023).
Il contributo è diretto a sostenere i costi da parte dei Comuni, per:
- l’accoglienza di minori in strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali gestiti da soggetti pubblici o enti del Terzo settore;
- a sostegno dei costi connessi con l’affidamento familiare dei minori.
- Art. 2 comma 9-bis] Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.
La disposizione proroga di 3 anni una serie di termini relativi a adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al Piano di adeguamento antincendio, (previsto dal decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015) ma che, per cause di forza maggiore dovute alle condizioni determinatesi dall’emergenza epidemiologica COVID-19, sono impossibilitate a completare i menzionati lavori di adeguamento entro i termini e le scadenze fissate precedentemente.
- Art. 3 comma 2] Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
La disposizione estende anche all’anno 2023, l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).
- Art. 3 comma 3] Proroga obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria.
Anche per l’anno 2023, si consente agli operatori sanitari di continuare a gestire i flussi di informazioni verso il Sistema tessera sanitaria, con le stesse modalità utilizzate fino ad oggi, differendo i necessari interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.
- Art 5 commi 5, 5-bis, 5-quater e 6] Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole, asili, FP, IFTS, e ITS Academy.
E’ prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture in cui sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e locali adibiti ad asili nido.
Prorogato al 31 dicembre 2024 anche il termine entro cui operare l’adeguamento alle norme antincendio da parte di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché per le sedi degli altri Ministeri vincolate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione incendi.
- Art. 9 comma 3-bis] Ulteriore proroga per l’applicazione delle norme sul Terzo settore Modifica all’articolo 101, comma 2, Codice del Terzo settore.
E’ ulteriormente differito al 31 dicembre 2023 il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al Codice del Terzo settore (ex articolo 101, comma 2, D.lgs. n. 117/2017) per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODS (Organizzazioni di volontariato e APS (Associazioni di promozione sociale), nelle more della piena operatività del RUNTS.
Pertanto, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale, che dovranno adeguarsi alle disposizioni inderogabili del D.lgs. n. 117/2017 entro, quindi, il 31 dicembre 2023, salvo ulteriori proroghe.
Entro lo stesso termine gli enti interessati possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
- Art. 9 comma 4] Contributo del 5 per mille per le ONLUS a seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS Registro unico nazionale del Terzo settore
Il comma 4 della disposizione proroga anche per il 2023 la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS (articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021).
In particolare stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari della provvidenza (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Finalità della proroga è di evitare che le ONLUS (tenuto conto che per esse l’accesso al RUNTS non è automatico come per gli altri enti attraverso semplice trasmigrazione dai rispettivi registri al Registro unico ma, al contrario, è sottoposto ad una complessa procedura che richiede alle ONLUS, una volta che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco delle stesse sul proprio sito istituzionale, la presentazione di un’apposita istanza per l’iscrizione nel Registro unico) possano temporaneamente, come per il 2022, anche per il 2023, restare escluse dal riparto del 5 per mille dell’IRPEF quale forma rilevante di finanziamento per gli enti no profit, considerata la loro rilevanza sociale.
L’eliminazione della disciplina relativa alle ONLUS è subordinata dal ricorrere di due condizioni, quali l’avvio del RUNTS e l’autorizzazione della Commissione europea che si ipotizza debba arrivare proprio nel 2023, al termine della procedura di notifica alla Commissione delle disposizioni fiscali sottoposte a regime autorizzatorio, avviata nel 2022. L’autorizzazione della Commissione europea, qualora arrivasse nel 2023, avrebbe efficacia nel periodo d’imposta successivo e, cioè, nel 2024. Questo richiederebbe che le ONLUS restassero iscritte nella relativa Anagrafe in attesa di iscrizione al RUNTS, perdendo, senza la proroga in commento, i requisiti per accedere al 5 per mille.
Pertanto anche per il 2023 il contributo del 5 per mille verrà attribuito alle ONLUS iscritte al 22 novembre 2021, con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato e fino al 31 dicembre 2023.
- Art. 9-bis] Efficacia triennale del Programma di azione per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità
L’articolo amplia da biennale a triennale la durata del Programma di azione per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (che l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha il compito di predisporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, Lettera b), L. n. 18/2009).
- Art. 22-bis] Obblighi di trasparenza
La disposizione, introdotta nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in commento, proroga al 1° gennaio 2024, il termine previsto dall’articolo 1, comma 125-ter, L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativo all’applicabilità delle sanzioni previste dalla medesima, per l’inosservanza degli obblighi informativi imposti a talune categorie di soggetti, in materia di erogazioni pubbliche, per l’anno 2023.
In sintesi, si esclude, per l’anno in corso, l’applicazione delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche che saranno applicabili a partire dal 2024.
Gli articoli 125, 125-bis e 125-ter hanno introdotto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, a carico di associazioni di protezione ambientale, delle associazioni di consumatori e utenti, delle associazioni, delle Onlus e delle fondazioni, delle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e delle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 2195 c.c., l’obbligo di pubblicare nei propri siti internet o portali analoghi, (e per le imprese, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato), entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative a sovvenzioni e erogazioni pubbliche percepite nell’esercizio finanziario precedente. L’inosservanza dei predetti obblighi informativi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 €, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.
In caso di perdurante inadempimento si applica la sanzione della restituzione di quanto percepito.
Per effetto di questa norma il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le suddette sanzioni, decorre dal 1° gennaio 2024
- Art. 16. comma 1] Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo.
La disposizione differisce ulteriormente il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ex D.lgs. n. 36/2021.
Tali disposizioni troveranno applicazione a decorrere al 1° luglio 2023 (precedente termine 1° gennaio 2023).
- Art. 16 comma 4] Concessione degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
La norma proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni (in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2022) alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per gli impianti ubicati su terreni demaniali o comunali.
Questo per sostenere queste società ed associazioni colpite dagli effetti dell’emergenza epidemiologica e dai rincari del costo dell’energia e consentire un riequilibrio finanziario delle stesse in vista di procedure di affidamento che saranno espletate secondo la legislazione vigente.