È stata pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, N. 198 (cd Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (in Allegato), nel quale vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza.
Di seguito sono riportate le disposizioni riguardanti il turismo e le strutture ricettive
- Art. 1 Comma 22-quinquies] Sostegno alle imprese.
L’articolo estende fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), riguardanti il sostegno delle imprese di pubblico esercizio per le quali è stato previsto che la posa in opera temporanea, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (ombrelloni, tavoli, sedie, arredamenti d’arredo e similari) funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti, non è subordinata alla autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del codice di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Art. 3-quinquies] Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico
La norma prevede che, tenuto conto delle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, relative al credito d’imposta per investimenti di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 79, comma 3, D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), eventuali somme inutilizzate residue, per una quota pari a 30 milioni di €, sono versate dall’Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, per l’anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo, destinati a investimenti diretti ad implementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.
- Art. 10 comma 7] Attività di formazione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.
E’ rinviata al 30 giugno 2023 la data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 206/2016, (di cui all’articolo 9, comma 2, D.L. n. 244/2016), che disciplina l’individuazione dei soggetti abilitati alla tenuta di corsi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.
- Art. 12 comma 6-sexies] Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali, di cui all’articolo 3, L. sulla concorrenza 2021, n. 118/2022
La disposizione (con una modifica all’articolo 3, L. n. 118/2022) 33 proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti gestori per finalità turistico-ricreative e sportive, riconoscendo la natura non abusiva dell’occupazione dello spazio demaniale connessa fino al menzionato termine (normativa in materia di concessioni balneari).
Il differimento dei termini riguarda:
a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive (comprese le concessioni rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio imbarcazioni e natanti, gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo);
b) concessioni gestite da società e associazioni sportive iscritte al CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021;
c) concessioni gestite da enti del Terzo settore, ex articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) quali organismi di volontariato, APS, enti filantropici, le imprese sociali comprese le cooperative sociali, le reti associative, le SMS, le associazioni, riconosciute o meno, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o produzione o scambio di beni e servizi, iscritti nel RUNTS.
- Art. 12-bis] Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini.
La disposizione proroga i termini per il completamento del processo di adeguamento alle disposizioni
antincendio per imprese esercenti le attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi
alpini, rispettivamente al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2023.
Sono, inoltre, introdotti obblighi in materia di misure antincendio a carico dei titolari di queste strutture ricettive e l’esonero dallo svolgimento dei corsi antincendio aziendali per i lavoratori delle strutture ricettive turistico-alberghiere che hanno già superato il periodo di addestramento volontario presso i Vigili del fuoco, i quali possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.
- Art. 16-ter] Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di Regioni e di enti locali
L’articolo interviene sulla disciplina introdotta dalla L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) relativa allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione da parte delle Regioni e gli enti locali, inserendo tra le finalità finanziabili, anche il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, della ristorazione e termale dei Comuni classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.