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PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE 2023 - QUOTA 103

Istruzioni operative Inps

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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Con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative al riconoscimento (per quest’anno) della pensione anticipata flessibile c.d. QUOTA 103 come disciplinata dall’ultima legge di bilancio e per la quale è già possibile presentare domanda all’Istituto. 

Lo strumento è come noto dedicato ai soggetti che entro il 2023 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 62 anni e anzianità contributiva pari a 41 anni, in luogo della previgente Quota 102 (64+38) praticabile nel 2022, fatto salvo che come per quota 102, il diritto a quota 103 maturato nel corso di quest’anno potrà essere esercitato anche successivamente. 

Nell’illustrazione dei principali profili che caratterizzano la misura, l’INPS tra gli altri aspetti si sofferma (paragrafo 3) sulla significativa novità rappresentata dal riconoscimento di assegni pensionistici lordi mensili per un massimo di 5 volte il minimo (a oggi circa 2.818 €), fatta salva l’erogazione di trattamenti più alti eventualmente spettanti solo al raggiungimento dei requisiti ordinari della legge Fornero. 

Come sottolineato nella circolare, ciò significa che per un soggetto richiedente Quota 103 a cui spetti un trattamento pensionistico superiore a tale soglia, l’importo pieno del suo assegno, rivalutato nel tempo, gli verrà erogato solo una volta raggiunta l’età richiesta per la pensione di vecchiaia  (non era così per quota 102 nel 2022). 

In termini di tempistiche, su dipendenti privati e lavoratori autonomi l’INPS ribadisce quando già previsto dal legislatore ovvero una decorrenza della pensione: 

  • dal 1° aprile 2023 per coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 2022;
  • oppure dopo una finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per coloro che li conseguono nel corso del 2023. 

Ulteriori indicazioni riguardano l’incumulabilità tra Quota 103 e i redditi da lavoro collocati nel periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata flessibile e il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia: come previsto dal legislatore, durante questo lasso di tempo sono ammessi unicamente redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino ad un massimo di 5 mila euro/anno. 

Ciò detto, sempre ai sensi dell’ultima legge di bilancio, sono irrilevanti e cumulabili i compensi eventualmente erogati a fronte di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue, considerato che la norma prevede una cumulabilità generale con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico per questa fattispecie, sulla quale peraltro l’INPS rinvia a prossime indicazioni. 

Un altro paragrafo è dedicato alla possibilità che i fondi di solidarietà bilaterali possano agire per accompagnare i lavoratori verso Quota 103 riconoscendo loro, sempreché previsto nel loro statuto, un assegno straordinario di accompagnamento alla pensione anticipata, fattispecie per la quale tuttavia l’INPS rinvia a successive istruzioni riguardanti in particolare la presentazione delle domande.   

In ALLEGATO la Circolare INPS n. 27/2023

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