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CONVERSIONE D.L. IMMIGRAZIONE n. 20/2023

Parziali modifiche su disciplina flussi ingresso lavoratori non comunitari

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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Il Servizio Sindacale Giuslavoristico di Confcooperative segnala alcune parziali modifiche in sede di conversione, che non alterano l’impianto complessivo del decreto contenente, come noto, nei suoi primi articoli la nuova disciplina in materia di flussi di ingresso di lavoratori non comunitari nel nostro paese:

Ø Art. 1, comma 5-bis: possibilità che nell’ambito delle quote complessive siano assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, soggetti che tuttavia potrebbero comunque rientrare negli ingressi cosiddetti fuori quota laddove si realizzi per loro la condizione di aver completato attività di istruzione e formazione professionale o civico-linguistica come previsto dall’art. 23, comma 2-bis del T.U. Immigrazione.

Ø Art. 1, comma 5-ter: possibilità di autorizzare l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio al di fuori delle quote di accesso dei lavoratori non comunitari che, come noto, in base allo stesso provvedimento in esame, dovranno essere stabilite con un prossimo decreto triennale 2023-2025.

Ø Art. 3, comma 4-ter: in via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, introduzione di un canale di accesso dei lavoratori non comunitari formati all’estero fuori quota più rapido e alternativo, seppur parallelo, a quello già stabilito dal testo originario del decreto sempre dall’art. 3 nei commi precedenti e che impiegherà inevitabilmente un po' di tempo per essere pienamente agibile: concretamente, si tratta della possibilità di accedere alla disciplina semplificata di cui all’art. 27 del T.U. Immigrazione già in vigore per l’ingresso di lavoratori in casi particolari (es. dirigenti, sportivi, artisti, giornalisti, etc.) purché l’ingresso del soggetto formato all’estero in Italia avvenga entro 3 mesi dalla conclusione del corso e fatto salvo che il corso di formazione professionale e civico linguista nel paese di origine sia stato concordato da  organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL (come Confcooperative) o da articolazioni delle stesse organizzazioni, con determinati soggetti formativi, operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, o da enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione.

Ø Art. 4-bis: nuovo limite di 1 anno come termine di durata massima al permesso di soggiorno riconosciuto al compimento del diciottesimo anno d’età in favore di minori stranieri non accompagnati, andando contestualmente a chiarire che la conversione del permesso di cui si godeva minori sarà comunque possibile previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa e, comunque non in caso di mancato rilascio del parere ministeriale né per effetto di un procedimento di silenzio assenso.

Ø Art. 7, comma 1, lett. a): impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno per cure mediche.

Allegati: Testo coordinato D.L. n. 20/2023 convertito con legge n. 59/2023

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