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INTERVENTI URGENTI EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1/5/2023

Pubblicato il Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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Il decreto-legge contenente gli interventi per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio (Dl 1-6-2023 n. 61) è finalmente stato pubblicato (GU n. 127 del 1-6-2023) ed è vigente dal 2-6-2023.

L’ambito di applicazione delle norme è precisamente circoscritto: nell’allegato n. 1 (riportato alla fine della presente) è contenuto l’elenco dei comuni interessati (in alcuni casi è prevista una ulteriore delimitazione a una o più frazioni).

È possibile reperire i documenti nazionali e regionali sull’emergenza alluvione nel sito della Regione Emilia-Romagna: Atti — Regione Emilia-Romagna

In questa circolare, elaborata in condivisione con i funzionari sindacali Confcooperative della regione, che costituisce una prima informativa da integrarsi con la circolare interpretativa INPS (ad oggi non ancora pubblicata), affrontiamo in particolare i temi di interesse dell’area lavoro:

1. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

2. Ammortizzatori sociali

3. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi 

1. SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (articolo 1) 

Il perimetro di applicazione della disposizione è quello dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.

Per questi soggetti sono sospesi i termini relativi

• agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

• ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta. 

Viene precisato che comunque non si procede al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20-11-2023. Non è previsto il pagamento rateale come richiesto dalle associazioni regionali. È auspicabile che questa possibilità sia recuperata in un prossimo provvedimento o in sede di conversione del Dl 61.

Sembra che la sospensione riguardi, comunque, i versamenti che il datore di lavoro deve effettuare nel periodo indipendentemente dal fatto che le ritenute siano state operate.

Si pensi ad esempio a retribuzioni relative al mese di aprile corrisposte ai primi di maggio. Il datore di lavoro potrà non effettuare il versamento dell’irpef entro il 16-6 e non è sanzionabile se non ha effettuato il versamento dei contributi Inps entro il 16-5.

Non è chiaro, invece, se la sospensione delle trattenute (sia previdenziali che fiscali) al lavoratore sia automatica o a richiesta dello stesso.

Sono inoltre sospesi per il periodo 1-5/31-8-2023 i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di:

• datori di lavoro,

• professionisti,

• consulenti e centri di assistenza fiscale (riteniamo che tra questi siano compresi i csa delle associazioni datoriali) che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

In questo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.

2. AMMORTIZZATORI SOCIALI (articolo 7) 

L’ambito di applicazione delle norme è precisamente circoscritto: nell’allegato n. 1 è contenuto l’elenco dei comuni interessati ( in taluni casi l’indicazione riguarda “tutto il territorio comunale”, mentre in altri è limitata ad alcune specifiche frazioni, puntualmente indicate).

La scelta del legislatore di delimitare puntualmente i territori implica che, per le imprese ubicate in altri territori, ma comunque interessate dall’emergenza, sarà necessario valutare la possibilità di accesso agli ammortizzatori ordinari.

Ci riferiamo ad alcuni allagamenti e frane nelle province di Modena/Reggio Emilia/Bologna/Rimini, a quei territori in cui sono state chiuse le scuole (in particolare nei primi giorni dell’emergenza) e a quelle imprese che sono rimaste isolate da frane o hanno dovuto sospendere/ridurre l’attività per mancanza di materie prime o semilavorati perché non consegnati da imprese coinvolte dall’alluvione.

Questa delimitazione pone un problema per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il proprio posto di lavoro non residenti nell’area delimitata dall’allegato n. 1.

In tutti queste situazioni dovrà essere valutata la casistica in cui si rientra. In particolare, se si tratta di evento oggettivamente non evitabile (Eone).

Si può quindi verificare che un’impresa plurilocalizzata debba attivare più ammortizzatori in relazione all’ubicazione dei siti produttivi.

Destinatari dell’ammortizzatore sociale (comma 1) sono i lavoratori subordinati del settore privato che:

• alla data dell’1-5-2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1

• sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 20231 e del 25 maggio 2023.

A questi lavoratori è riconosciuta dall'Inps, in ogni caso entro il limite temporale del 31-8-2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali3.

L’integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Ribadiamo che, salvo diversa interpretazione dell’Inps, la citazione delle due delibere che individuano le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e (aggiunta dalla seconda) Rimini non estende in modo generalizzato l’ammortizzatore sociale speciale in tutti questi territori.

Sebbene, il comma 2 apra una possibilità. L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

L’allargamento della platea almeno ai territori indicati nelle citate delibere può derivare dal fatto che la dicitura “medesimo evento straordinario” è riferita ai territori individuati dalle delibere.

Il comma 2 dispone anche che tali condizioni devono essere adeguatamente documentate. Attendiamo la circolare esplicativa.

L’ammortizzatore in caso di sospensione/riduzione dell’attività dell’impresa ha durata massima di 90 giornate per ogni persona (comma 3).

Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro l'integrazione al reddito è limitata a un massimo di 15 giornate. Questo significa che per alcuni lavoratori il periodo è già terminato (comma 4).

Il comma 5 contiene una precisazione per i lavoratori agricoli. Per coloro che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di 90 giornate. Fin qui riteniamo si tratta di una precisazione inutile che però si spiega col successivo periodo dove si dispone che …per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90 (si tratta di una disposizione già prevista per fronteggiare l’emergenza aviaria di alcuni anni fa e rivolta ai lavoratori stagionali non ancora assunti. In questo caso si prenderà a riferimento il numero di giornate prestate nel 2022. A queste saranno tolte quelle lavorate nel 2023. La differenza costituisce il numero di giornate indennizzabili, che però non potrà superare le 90).

Ci si domanda se in questo caso l’ammortizzatore sarà corrisposto a fine anno quando si conoscerà il numero effettivo di giornate prestate effettivamente o mese per mese.

Viene precisato che queste integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola che saranno riconosciute nel 2024 relativamente al lavoro svolto nel 2023.

La domanda per le integrazioni al reddito deve essere presentata dai datori di lavoro. Sono previste queste deroghe alle disposizioni generali:

• dispensa dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale (comma 6)

• dispensa dall'osservanza dei limiti temporali previsti dal Dlgs 148/2015 (comma 6, riteniamo che si tratti dell’anzianità minima del lavoratore pari a 30 giorni)

• non conteggio ai fini delle durate massime complessive previste (comma 8)

• esonero dalla contribuzione addizionale (comma 8) 

Le integrazioni salariali previste dall’articolo 7 non possono essere anticipate dal datore di lavoro e poste a conguaglio. Nella logica degli ammortizzatori in deroga, sarà l’Inps a provvedere al pagamento diretto della prestazione (comma 9).

Per quanto riguarda i termini di presentazione, pur in assenza di specifica indicazione nel testo del decreto, in attesa di chiarimenti da parte dell’INPS, riteniamo applicabili i termini previsti in caso di ammortizzatori ordinari per eventi oggettivamente non evitabili (per i quali le domande si presentano entro il giorno 30 del mese successivo alla sospensione dell’attività).

3. SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI (articolo 8) 

L’articolo 8 del decreto contiene le norme per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Segnaliamo il tema precisando che i committenti non hanno oneri amministrativi in quanto le domande di indennizzo devono essere presentate dagli interessati

Questa la platea dei soggetti interessati

• collaboratori coordinati e continuativi,

• titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,

• lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, 

Sono condizioni per accedere al beneficio

• l’iscrizione a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,

• che, alla data del 1-5-2023, gli interessati risiedano o siano domiciliati ovvero operino, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali oggetto delle delibere del Consiglio dei ministri del 4-5-2023, del 23-5-2023 e del 25-5-2023. 

Alle condizioni descritte per il periodo 1-5/31-8-2023 sarà riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

Ci sembra inusuale la scelta del periodo di commisurazione della misura (la quindicina). Nei quattro mesi di validità del provvedimento ci sono 8 quindicine di cui 6 coperte.

Non è previsto, almeno esplicitamente, una qualche forma di copertura figurativa

Come accennato la domanda dovrà essere presentata dagli interessati. Non sono previste le modalità che saranno rese note dall’Inps.

Il limite di spesa complessivo per questa misura pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023.

L'Inps provvederà inoltre al monitoraggio della spesa.

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