INAIL ha pubblicato, con Determina del Presidente n. 258/16, il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I soggetti destinatari sono i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Destinatari degli interventi possono essere anche gli infortunati e i tecnopatici che, pur non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo in relazione alle menomazioni e alle conseguenti limitazioni funzionali derivanti dall’evento lesivo e alle caratteristiche della lavorazione svolta.
Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
Le tipologie di interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, previsti dalla norma, sono:
a) interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. In tale ambito sono compresi gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti id lavoro;
b) interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. In tale ambito sono compresi gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumenti di lavoro;
c) interventi di formazione. In tale ambito sono compresi gli interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui alla lettera b) e di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
Lo stanziamento per il 2016 è di 21 milioni di euro. Sono assegnati i seguenti limiti massimi complessivi di spesa sostenibile dall’Inail, comprensiva di ogni onere o imposta, rimborsabile al datore di lavoro:
- € 95.000,00 per tutti gli interventi di cui alla lettera a) nella misura massima del cento percento dei costi ammissibili;
- € 40.000,00 per tutti gli interventi di cui alla lettera b) nella misura massima del cento percento dei costi ammissibili;
- € 15.000,00 per tutti gli interventi di cui alla lettera c) nella misura massima del sessanta percento dei costi ammissibili.
Le spese sostenute dall’Inail per gli interventi di cui sopra rientrano nel campo di applicazione degli artt. 31 e 34 del Regolamento UE n. 651/2014 e ad essi non si applica il regime “de minimis” previsto dal Regolamento UE n. 1407/13.
Gli interventi di cui sopra sono individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche dell’Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
I contributi sono erogati fino esaurimento fondi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberto Ferrari al numero 0522546111, email r.ferrari@unioncoop.re.it