E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo scorso ed entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione il Decreto del Mise del 16 febbraio 2016 concernente “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” cd. Conto Termico.
Il provvedimento aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il conto termico si distingue dall'ecobonus perchè prevede un contributo di importo variabile, secondo parametri definiti tra cui la zona climatica, che viene erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario che ha effettuato gli interventi di efficientamento energetico, prescindendo dall'aver presentato o meno la dichiarazione dei redditi.
L’ecobonus invece consiste in una detrazione Irpef ed eventualmente Ires del 65% delle spese sostenute spalmata in dieci rate annuali. Gli interventi incentivabili riguardano l’incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione e nello specifico:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Sono altresì incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione, devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
E' altresì necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.
Possono presentare domanda, oltre alle amministrazioni pubbliche, i soggetti privati (persone fisiche ed imprese) relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma 2 del decreto.
Le nuove norme sono inoltre molto interessanti per le Cooperative di Abitanti e per le cooperative sociali perchè l’art. 15 del decreto prevede espressamente che le spese per la diagnosi energetica e la relativa certificazione, sostenute da cooperative di abitanti e cooperative sociali sono incentivate nella misura del 50%. Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A del Decreto da 1,2 e 5 anni.
Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata. L'ammontare dell'incentivo erogato non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Il GSE (Gestore dei servizi energetici) è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione e provvede all'assegnazione, all'erogazione e alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, che dovranno essere emanate dallo stesso GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi il sistema sarà operativo non prima del prossimo mese di giugno).
La domanda deve essere presentata al GSE tramite il Portaltermico con un modulo più semplice da compilare rispetto a quello precedente. Verrà inoltre approntato un catalogo di prodotti idonei con potenza fino a 35 KW (50 mq per i collettori solari), già approvati dal Gestore che potrà essere selezionato direttamente al fine di ridurre i tempi di valutazione delle richieste e così fruire di una procedura di incentivazione semiautomatica.
In ALLEGATO il decreto con i relativi allegati