Un po' alla volta si sta delineando il nuovo sistema di ammortizzatori sociali previsto dal Dlgs 148/2015. Il messaggio Inps n. 1856 del 3-5-2017 fornisce alcune linee guida per l'istruttoria delle domande. Si tratta di un documento prevalentemente rivolto agli uffici territoriali. Sintetizziamo di seguito gli aspetti di interesse per i datori di lavoro seguendo l'indice del messaggio. In molti casi si tratta di conferme di posizioni già espresse o constatazioni di dati di fatto (la ripresa effettiva dell'attività dimostra che le previsioni espresse nella domanda erano corrette!).
Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442/2016)
Si ribadisce che la reiezione delle domande deve essere preceduta da una richiesta di chiarimenti. L'azienda avrà 15 giorni per sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica.
La risposta sarà in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità.
Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa
La ripresa dell'attività è, ed è sempre stato, uno dei punti nodali dell'istituto della cigo.
Tale ripresa deve essere valutata “a priori”, quindi con riferimento agli elementi disponibili alla presentazione della domanda.
Se l’istruttoria si dilunga, come avviene spesso, può succedere che il provvedimento sia adottato quando l’azienda ha ripreso la normale attività lavorativa. In questo caso il requisito è provato e l’avvenuta ripresa dell’attività sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
In linea generale è ribadito il criterio del “giudizio prognostico ex ante” a favore dell’azienda: pertanto, quando la previsione di ripresa dell’attività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.
Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commesse
Il conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda. Non sempre questa condizione si realizza. L'Istituto prevede quindi la possibilità di valutare altri indici di probabilità della ripresa che possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
Eventi meteo
I criteri di massima rimangono quelli già forniti (messaggio n. 28336/1998 e circolare n. 139 del 1-8-2016). Il messaggio 1856 affronta comunque alcune questioni specifiche. Per praticità riportiamo integralmente questa parte del messaggio.
Gelo
Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell'edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.
In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.
Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.
Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti - l’intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.
In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.
Temperature percepite
Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.
Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.
Lavorazioni particolari
Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.
Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell’attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all’istanza di CIGO.
Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.
In tali casi nella relazione tecnica (art. 2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).
Segnaliamo a parte il tema dei bollettini meteo.
La questione aveva sollevato notevoli malumori ed era stata presa come esempio di una amministrazione non amica del cittadino. L’art. 6, comma 2, del dm n. 95442 ha infatti previsto che, per quanto riguarda le istanze di cigo determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Il messaggio in esame interviene in modo finalmente condivisibile richiamando l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 che fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.
Le imprese avranno quindi l'onere di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, mentre l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.