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MINISTERO DEL LAVORO, NOTA DI RACCORDO IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota prot. N. 40/3763 del 18 febbraio 2016, chiarendo alcuni aspetti legati alla disciplina dei contratti di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

La direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione ha infatti precisato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale (si tratta delle imprese con più di 15 dipendenti che al 31-12-2015 versavano al Fondo di solidarietà residuale) possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.

La stessa possibilità è stata riconosciuta alle imprese iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi nei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro.

In capo all’INPS permane la funzione di verifica e controllo al fine di evitare situazioni in cui si possa verificare una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

I contenuti sono analoghi a quelli della nota ministeriale 40/3223 dell'11-2-2016 che consentiva la scelta tra le prestazioni del Fis e quelle della cassa integrazione in deroga.

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